Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20609 - pubb. 12/10/2018

Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo

Corte Giustizia UE, 04 Ottobre 2018. Est. Toader.


Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo – Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto



L’articolo 38 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che prevede l’applicazione di un termine per l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un’ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

 

4 ottobre 2018 (*)

 

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo – Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto»

 

Nella causa C 379/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione dell’11 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2017, nel procedimento

Società Immobiliare Al Bosco Srl

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešiè, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 aprile 2018,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo tedesco, da T. Henze, J. Techert e M. Hellmann, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 giugno 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla Società Immobiliare Al Bosco Srl (in prosieguo: la «Al Bosco») diretto ad ottenere l’esecuzione in Germania, mediante l’iscrizione di un’ipoteca su beni immobili a garanzia del credito, di un’ordinanza di sequestro conservativo pronunciata dal Tribunale di Gorizia (Italia) nei confronti del sig. Gunter Hober e dichiarata esecutiva in Germania dal Landgericht München (Tribunale del Land, Monaco, Germania).


Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 I considerando 2, 6, 10, 16 e 17 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

(6) Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(...)

(10) Ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento devono essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro vincolato dallo stesso (...)

(...)

(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento».

4 L’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento medesimo prevede quanto segue:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

5 Il successivo articolo 41 così recita:

«La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni».

6 A termini dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), che ha abrogato il regolamento n. 44/2001:

«(...) il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione».


Diritto tedesco

7 L’articolo 929 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»), intitolato «Formula esecutoria; Termine per l’esecuzione», si colloca nella sezione 5, relativa ai sequestri conservativi e alle misure cautelari, del libro 8 della ZPO, sulle misure di esecuzione. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 di detta disposizione:

«(2) L’esecuzione dell’ordinanza di sequestro è inammissibile qualora sia trascorso un mese dalla data di emanazione dell’ordinanza o della sua notifica alla parte richiedente.

(3) È ammessa l’esecuzione prima della notifica dell’ordinanza di sequestro al debitore. Tuttavia, essa è inefficace se la notifica non avviene entro una settimana dall’esecuzione e prima del decorso del termine per essa previsto nel paragrafo precedente».

8 Ai sensi dell’articolo 932 della ZPO, intitolato «Sequestro conservativo effettuato mediante intavolazione d’ipoteca»:

«(1) L’esecuzione di un sequestro su un immobile (...) avviene mediante intavolazione di un’ipoteca di garanzia per il credito (...).

(…)

(3) La domanda di intavolazione dell’ipoteca è considerata come esecuzione dell’ordinanza di sequestro ai sensi dell’articolo 929, paragrafi 2 e 3».


Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 Il 19 novembre 2013 la Al Bosco, una società immobiliare di diritto italiano, ha ottenuto un’ordinanza del Tribunale di Gorizia che l’ha autorizzata a procedere ad un sequestro conservativo nei confronti del sig. Hober per un importo a concorrenza di EUR 1 000 000 sui valori mobili e immobili, materiali e immateriali.

10 Il 22 agosto 2014, tale ordinanza di sequestro conservativo è stata dichiarata esecutiva in Germania dal Landgericht München (Tribunale del Land, Monaco) in forza del regolamento n. 44/2001.

11 Il 23 aprile 2015, la Al Bosco ha chiesto un’iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore ubicati in Germania, ossia un appartamento in comproprietà e due posti in un parcheggio sotterraneo. La sua istanza è stata respinta dall’Amtsgericht München – Grundbuchamt (Tribunale circoscrizionale di Monaco, Conservatoria dei registri immobiliari).

12 La Al Bosco ha contestato la decisione di tale giudice dinanzi all’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco, Germania). Quest’ultimo ha respinto il ricorso in base al rilievo dell’avvenuto decorso del termine di un mese di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO. Difatti, tale giudice ha ritenuto che il suddetto termine fosse applicabile all’esecuzione del titolo di sequestro conservativo rilasciato da un giudice italiano, che, una volta riconosciuto in Germania, è equivalente a un titolo di sequestro conservativo emesso da un giudice tedesco. Inoltre, esso ha considerato che la summenzionata disposizione non riguarda la validità di un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro, ma l’esecuzione dello stesso, la quale è soggetta alla lex fori.

13 Il 15 giugno 2016 la Al Bosco ha impugnato la decisione dell’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco). Nella sua impugnazione, essa ha fatto valere che il termine per l’esecuzione del sequestro di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile italiano, secondo il quale l’ordinanza che autorizza il sequestro perde la sua efficacia se non è eseguita entro il termine di 30 giorni dalla data della sua pronuncia, è stato rispettato, in quanto sono stati effettuati pignoramenti entro 30 giorni dall’ordinanza del 19 novembre 2013. A suo parere, non potrebbe imporsi l’osservanza del termine fissato dalla normativa tedesca al di là del termine previsto dalla normativa italiana.

14 Il giudice del rinvio si chiede se una disposizione nazionale, come l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, si ricolleghi all’esecutività dell’ordinanza che autorizza un sequestro conservativo che, conformemente all’articolo 38 del regolamento n. 44/2001, è disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui tale titolo è stato adottato, o se detta disposizione riguardi l’esecuzione vera e propria di un titolo esecutivo rilasciato in un altro Stato membro, laddove norme di tal genere rientrano, in linea di principio, nell’ambito della normativa dello Stato membro richiesto.

15 Il giudice del rinvio rileva che il fondamento dell’esecuzione forzata in Germania di un titolo di sequestro conservativo adottato in un altro Stato membro è la decisione nazionale relativa alla pronuncia d’exequatur. Se è chiesta l’iscrizione di un’ipoteca a garanzia di un credito, i requisiti per l’esecuzione forzata previsti dal diritto tedesco sarebbero esaminati in maniera autonoma da parte del servizio competente per la tenuta dei registri immobiliari. Secondo il giudice del rinvio, infatti, il giudice di appello ha qualificato correttamente, e senza che ciò sia contestato in sede di impugnazione, il sequestro conservativo pronunciato in Italia, in relazione alla sua funzione, come titolo di sequestro conservativo contemplato dal diritto tedesco, alla cui esecuzione si procede, ai sensi dell’articolo 932 della ZPO, per mezzo dell’istanza d’iscrizione d’ipoteca. I requisiti per l’esecuzione applicabili nel caso di specie sarebbero quelli previsti dalle disposizioni tedesche in materia di esecuzione del titolo di sequestro conservativo, in particolare l’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO.

16 Il giudice del rinvio osserva che, una volta decorso il termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, l’ordinanza di sequestro conservativo non può più essere eseguita. A tal riguardo, detto giudice precisa che, allorché si applica a decisioni adottate in altri Stati membri, il dies a quo di tale termine è quello della notifica della dichiarazione di exequatur al creditore. La disposizione richiamata mira a tutelare il debitore per evitare che le decisioni adottate a seguito di un procedimento sommario di richiesta di provvedimenti urgenti restino esecutive per un periodo di tempo relativamente lungo e nonostante eventuali mutamenti della situazione.

17 Il giudice del rinvio ritiene che, da un lato, sotto il profilo tecnico giuridico, il termine per l’esecuzione possa ricadere nel diritto nazionale del giudice adito senza essere disciplinato dal regolamento 44/2001, come si evincerebbe dalla giurisprudenza della Corte (sentenze del 3 ottobre 1985, Capelloni e Aquilini, 119/84, EU:C:1985:388, punto 16; del 29 aprile 1999, Coursier, C 267/97, EU:C:1999:213, punto 28, nonché del 28 aprile 2009, Apostolides, C 420/07, EU:C:2009:271, punto 69). Dall’altro, un simile termine implicherebbe che l’esecutività del titolo venga meno a seguito del decorso di un determinato periodo di tempo. Detto termine di scadenza, in definitiva, spiegherebbe effetti non dissimili da quelli di una revoca del titolo nell’ambito del procedimento di reclamo. Di conseguenza, l’applicazione del medesimo termine per quanto concerne un’ordinanza di sequestro conservativo promanante da un altro Stato membro potrebbe essere incompatibile con la giurisprudenza della Corte, secondo cui l’applicazione delle norme di procedura dello Stato membro richiesto nell’ambito dell’esecuzione non deve comprometterne l’effetto utile del regolamento n. 44/2001 mettendo in discussione i principi stabiliti dallo stesso (sentenze del 3 ottobre 1985, Capelloni e Aquilini, 119/84, EU:C:1985:388, punto 21, nonché del 28 aprile 2009, Apostolides, C 420/07, EU:C:2009:271, punto 69).

18 Infine, il giudice a quo rileva che la giurisprudenza nazionale e la dottrina divergono quanto alla portata dell’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO. A tal proposito, secondo taluni giudici tedeschi la disposizione in esame riguarderebbe l’esecutività dell’ordinanza di autorizzazione del sequestro conservativo e sarebbe applicabile solo ai titoli di sequestro tedeschi, mentre secondo altri la disposizione medesima sarebbe parimenti applicabile ai titoli di sequestro rilasciati in altri Stati membri e dichiarati esecutivi in Germania. A parere del giudice d’appello occorrerebbe verificare l’osservanza del termine di esecuzione stabilito dalla normativa dello Stato membro di origine nell’ambito della procedura di exequatur nonché di quello previsto dalla normativa dello Stato membro richiesto nell’ambito dell’esecuzione vera e propria.

19 Inoltre, sotto il profilo del diritto comparato, il giudice del rinvio rileva che il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ritiene che anche alle sentenze pronunciate in altri Stati membri e che si ritiene siano state dichiarate esecutive in Spagna occorra applicare, a norma degli articoli 38 e seguenti del regolamento n. 44/2001, il termine per l’esecuzione di cinque anni di cui all’articolo 518 della Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile), applicabile, segnatamente, alle decisioni giudiziarie.

20 In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 44/2001 (...) ammetta l’applicazione di un termine previsto nel diritto dello Stato richiesto – in base al quale, decorso un determinato lasso di tempo, un titolo non può più essere oggetto di esecuzione – anche a un titolo comparabile sotto il profilo funzionale rilasciato in un altro Stato membro e riconosciuto e dichiarato esecutivo nello Stato richiesto».


Sulla questione pregiudiziale

21 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 38 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso osti all’applicazione di una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che stabilisce un termine per l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, ad un’ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.

22 In limine si deve ricordare che, in forza dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, il regolamento n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi anteriormente al 10 gennaio 2015 e che rientrano nel campo di applicazione di quest’ultimo regolamento. Ciò è quanto si verifica nel caso di specie per quanto riguarda l’ordinanza con la quale il titolo di sequestro conservativo rilasciato in Italia è stato dichiarato esecutivo in Germania il 22 agosto 2014.

23 Dal dettato dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 risulta che le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

24 Come emerge dall’articolo 41 del regolamento n. 44/2001, ai fini del rilascio della dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto le autorità dello Stato membro richiesto devono limitarsi a un controllo meramente formale dei documenti necessari ai sensi dell’articolo 53 del regolamento stesso (v., in tale senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C 139/10, EU:C:2011:653, punti da 28 a 30).

25 Il carattere limitato di tale controllo trova la sua giustificazione nella finalità della procedura di exequatur, che non consiste nell’avviare un nuovo giudizio, bensì piuttosto nel consentire, sulla base di una mutua fiducia nella giustizia degli Stati membri, che la decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto venga eseguita in quest’ultimo per mezzo del suo inserimento nell’ordinamento giuridico dello stesso. Tale procedura consente, quindi, ad una decisione pronunciata in uno Stato membro diverso da quello richiesto di produrre in quest’ultimo gli effetti propri di un titolo nazionale avente carattere esecutivo (sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C 139/10, EU:C:2011:653, punto 31).

26 Occorre altresì rammentare che il regolamento n. 44/2001 si limita a disciplinare la procedura di exequatur per i titoli esecutivi emessi da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto e non si occupa dell’effettiva esecuzione, la quale resta soggetta al diritto nazionale del giudice adito, senza che l’applicazione delle norme di procedura dello Stato membro richiesto nell’ambito dell’esecuzione possa pregiudicare l’effetto utile del sistema previsto dal suddetto regolamento in materia di exequatur mettendo in discussione i principi posti in materia, in modo espresso o tacito, dal regolamento stesso (sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C 420/07, EU:C:2009:271, punto 69).

27 Pertanto, in primo luogo, occorre determinare se il termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO sia connesso all’esecutività dell’ordinanza che autorizza un sequestro conservativo emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto o se detta disposizione sia riconducibile all’ambito dell’esecuzione vera e propria.

28 A tal riguardo, si deve ricordare che l’oggetto della procedura di exequatur è il riconoscimento degli effetti di una decisione di un altro Stato membro nello Stato membro richiesto. Tale riconoscimento riguarda le caratteristiche proprie della decisione in discorso, prescindendo dagli elementi di fatto e di diritto riguardanti l’esecuzione degli obblighi che ne risultano (sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C 139/10, EU:C:2011:653, punto 39).

29 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che l’ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Tribunale di Gorizia è stata dichiarata esecutiva in Germania, conformemente alle norme di exequatur.

30 Dalle disposizioni di diritto tedesco e, in particolare, dall’articolo 932, paragrafo 1, della ZPO, risulta che l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro immobiliare conservativo avviene mediante l’iscrizione nei registri immobiliari di un’ipoteca a garanzia del credito. Inoltre, l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo non è consentita una volta decorso il termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO. Come si evince dalla decisione di rinvio, il suddetto termine di esecuzione restringe l’esecuzione forzata di un’ordinanza di sequestro conservativo, ma non la sua validità.

31 Orbene, tanto l’iscrizione di un’ipoteca a garanzia del debito presso l’ufficio responsabile della tenuta dei registri immobiliari quanto il termine applicabile all’effettuazione dell’iscrizione stessa rientrano nell’ambito dell’esecuzione di un’ordinanza di autorizzazione di un sequestro conservativo emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto, come quella oggetto del procedimento principale, munita di esecutività per effetto del suo riconoscimento nello Stato membro richiesto. Essi ricadono pertanto nell’ambito delle norme procedurali previste nel diritto tedesco per l’esecuzione delle ordinanze che autorizzano sequestri conservativi.

32 Il fatto che l’applicazione di un termine di esecuzione, come quello di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, comporti una limitazione nel tempo dell’efficacia esecutiva di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto non rimette in discussione l’interpretazione secondo cui tale termine rientra nella fase dell’esecuzione vera e propria.

33 Infatti, l’effettiva esecuzione di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto e munita di esecutività in tale Stato membro non è stata oggetto di armonizzazione da parte del legislatore dell’Unione e, pertanto, restano applicabili le norme di procedura dello Stato membro richiesto in materia di esecuzione.

34 In particolare si deve rilevare che, poiché il regolamento n. 44/2001 non ha stabilito norme in materia di esecuzione delle decisioni emesse da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto, quest’ultimo rimane libero di prevedere, nel proprio ordinamento giuridico, l’applicazione di un termine per procedere all’esecuzione di dette decisioni, che sono state riconosciute e dichiarate esecutive in quest’ultimo Stato membro.

35 In proposito, secondo costante giurisprudenza, una volta integrata tale decisione nell’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, le norme nazionali di quest’ultimo Stato in materia di esecuzione si applicano allo stesso modo che alle decisioni emanate dal giudice nazionale (sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C 139/10, EU:C:2011:653, punto 40 e giurisprudenza citata).

36 Le disposizioni procedurali dello Stato membro richiesto sono le uniche applicabili. Invero, i giudici dello Stato membro richiesto non sono tenuti ad applicare eventuali disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro di origine che prevedano, per l’esecuzione delle decisioni rese dai giudici dello Stato membro di origine, termini diversi dai termini stabiliti dalla normativa dello Stato membro richiesto.

37 Tale interpretazione è avvalorata dal considerando 26 del regolamento n. 1215/2012, nel combinato disposto con il successivo articolo 39, che ha incorporato la giurisprudenza richiamata supra al punto 35, secondo cui la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dev’essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro richiesto.

38 In una più ampia prospettiva sistematica, si deve osservare che detta interpretazione appare confermata anche dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59), in base al quale l’ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell’esecuzione.

39 Il fatto che dal mancato rispetto, da parte del richiedente, del termine di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO derivi l’impossibilità di procedere all’esecuzione, per mezzo dell’iscrizione di un’ipoteca a garanzia del credito nel registro immobiliare dello Stato membro richiesto, di un’ordinanza di autorizzazione di un sequestro conservativo emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto, mentre la stessa decisione rimane esecutiva nello Stato membro di origine, non è tale da rimettere in discussione detta interpretazione.

40 Infatti, se è pur vero che, in linea di principio, il riconoscimento deve produrre l’effetto di attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia di cui godono nello Stato membro in cui sono state pronunciate, non vi è tuttavia alcun motivo per attribuire ad una decisione, al momento della sua esecuzione, effetti che una decisione dello stesso genere pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe (v., in tale senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C 139/10, EU:C:2011:653, punto 38 e giurisprudenza citata).

41 Orbene, occorre rilevare che l’applicazione di un termine come quello di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, risponde ai requisiti posti dalla giurisprudenza richiamata al punto precedente.

42 Infatti, da una parte, una volta che l’ordinanza di autorizzazione di sequestro conservativo emessa da un giudice, quale il giudice italiano di cui al procedimento principale, è dichiarata esecutiva in Germania, essa può godere in tale Stato membro dell’autorità e dell’efficacia di cui godeva nello Stato membro di origine. Dall’altra, la mancata applicazione del termine di esecuzione di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO per le decisioni dello stesso tipo nello Stato membro richiesto comporterebbe che le ordinanze di autorizzazione di sequestro conservativo emanate dai giudici di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, dopo essere state dichiarate esecutive, avrebbero effetti diversi da quelli attribuiti dal diritto nazionale alle ordinanze di autorizzazione di sequestro conservativo emesse da un giudice nazionale e, in particolare, esse sarebbero eseguibili senza limiti di tempo o in un arco di tempo sproporzionatamente più ampio rispetto alle decisioni nazionali.

43 Inoltre, un’interpretazione secondo cui il termine stabilito per l’esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo riguarderebbe l’esecutività delle decisioni, disciplinata dal diritto processuale dello Stato membro di origine, di modo che il termine di esecuzione eventualmente previsto da quest’ultimo dovrebbe applicarsi all’esecuzione delle ordinanze di autorizzazione di sequestro conservativo emesse da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto e dotate di esecutività in quest’ultimo Stato membro, implicherebbe un onere sproporzionato per le autorità incaricate di procedere all’esecuzione. Come evidenziato dal giudice del rinvio nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, nel caso di specie, l’ufficio tedesco responsabile per la tenuta dei registri immobiliari non è in grado di verificare se il diritto dello Stato membro in cui è stata emanata l’ordinanza di sequestro conservativo preveda un termine di esecuzione, né le modalità di detta esecuzione, così come non può essere autorizzato ad applicare una norma di tale Stato membro.

44 In secondo luogo, come emerge dal punto 26 supra, si deve verificare se l’applicazione delle norme di procedura dello Stato membro richiesto nell’ambito dell’esecuzione possa compromettere l’effetto utile del sistema previsto dal regolamento n. 44/2001.

45 Per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 44/2001, dai considerando 2, 6, 16 e 17 si evince che esso è volto a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri in materia civile e commerciale, semplificando le formalità affinché le stesse siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice (sentenza del 7 luglio 2016, Lebek, C 70/15, EU:C:2016:524, punto 33).

46 Tale obiettivo non può tuttavia essere conseguito disattendendo un altro importante principio, quello della certezza del diritto delle iscrizioni nei registri immobiliari, sia per la tutela dei titolari di diritti che vi sono registrati sia per la tutela dei terzi.

47 Una tale limitazione nel tempo dell’esecuzione trova inoltre giustificazione nella natura del procedimento di sequestro conservativo, che si distingue per il suo carattere provvisorio, essendo in genere subordinato al requisito di urgenza allo scopo di garantire il pagamento di un credito il cui recupero appare minacciato. Tale approccio è condiviso nella maggior parte degli Stati membri per garantire la certezza del diritto nel recupero dei crediti.

48 Come rilevato dal giudice del rinvio, tale limite temporale dell’esecuzione è volto ad impedire che le decisioni emanate in esito ad un procedimento sommario rimangano eseguibili per un periodo prolungato e nonostante eventuali mutamenti della situazione.

49 Inoltre, un termine per l’esecuzione delle ordinanze di autorizzazione di sequestro conservativo, come quello di cui all’articolo 929, paragrafo 2, della ZPO, non compromette l’effetto utile del regolamento n. 44/2001, dato che le decisioni emesse in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania sono, in linea di principio, riconosciute e dichiarate esecutive di pieno diritto in quest’ultimo Stato membro, ragion per cui l’obiettivo del regolamento medesimo di garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie risulta rispettato. Tale termine, applicato in quanto norma di procedura per l’esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo, secondo il diritto dello Stato membro richiesto, costituisce un requisito cui è subordinata l’esecuzione di un titolo dotato di esecutività.

50 Orbene, il termine di un mese stabilito nella specie ai fini dell’esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo, anche laddove si tratti di ordinanze emesse da giudici di Stati membri diversi dallo Stato membro richiesto, il cui dies a quo è la data di notificazione al creditore della dichiarazione di exequatur, non implica un reale rischio che quest’ultimo si trovi nell’impossibilità di eseguire nello Stato membro richiesto un’ordinanza di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro e munita di esecutività.

51 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 38 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che prevede l’applicazione di un termine per l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un’ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.


Sulle spese

52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 38 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che prevede l’applicazione di un termine per l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un’ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.