L'Arbitrato
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20529 - pubb. 27/09/2018
Ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di nomina o sostituzione di un arbitro
Cassazione civile, sez. I, 09 Luglio 2018, n. 18004. Es. Caiazzo.
Arbitrato - Arbitri - Nomina di arbitri da parte del Presidente del Tribunale - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisiorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
A.B. propose reclamo avverso il provvedimento emesso dal presidente del Tribunale di Firenze, avente ad oggetto la revoca della nomina dell'arbitro che lo stesso presidente aveva nominato su istanza della C. a norma dell'art. 810 c.p.c.. In particolare, quest'ultima, dopo aver promosso il procedimento arbitrale nei confronti di L.D., sulla base della clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto tra le parti, avendo invitato la controparte alla nomina del proprio arbitro e decorso il termine di 20 gg., chiese al presidente del Tribunale di procedere alla nomina; successivamente, quest'ultimo revocò tale nomina poichè nelle more era già stato nominato l'arbitro del L..
La reclamante lamentava che tale revoca era stato il frutto di un equivoco in quanto il L. non aveva nominato il proprio arbitro nel termine di 20 gg., avendo altresì proposto autonomo procedimento arbitrale la cui istanza però non le era stata notificata per irreperibilità, sebbene la stessa O. avesse in precedenza comunicato al L. e al suo legale il trasferimento del domicilio eletto.
La Corte d'appello, con decreto del 26.10-13.12.2012, rilevato che la domanda di arbitrato del L. non era stata notificata alla C. e che pertanto era da considerare illegittima la nomina dell'arbitro, ha revocato il provvedimento presidenziale di revoca della nomina dell'arbitro del L. effettuata nel procedimento arbitrale promosso dalla C..
L.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste la C. con controricorso illustrato da memoria con cui è stato prodotto il lodo arbitrale emesso nel procedimento da lei promosso e altra sentenza della Corte d'appello di rigetto dell'impugnazione del L., oggetto di ricorso per cassazione pendente, nonchè altra sentenza della stessa Corte di merito di rigetto dell'ulteriore impugnativa del lodo emesso nel procedimento arbitrale promosso dal L.. Quest'ultimo ha depositato memoria.
che:
Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 739 e 810, c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto reclamabile il provvedimento presidenziale revocato.
Con il secondo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 324 e 325, c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per aver la Corte d'appello posto a sostegno dell'ordinanza impugnata motivi che, invece, riguardavano la nomina dell'arbitro del L. effettuata nell'altro procedimento in cui nessun provvedimento era stato impugnato.
Con il terzo motivo è stato dedotto l'omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'eccezione d'inammissibilità o improcedibilità del reclamo per intervenuta acquiescenza o rinuncia tacita, in quanto, successivamente al reclamo, i due arbitri nominati dalle parti avevano concordemente nominato il terzo arbitro, per cui era da ritenere che la reclamante avesse prestato acquiescenza alla nomina di tale terzo arbitro.
Con il quarto motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 810 c.p.c., per aver il giudice di merito ritenuto illegittima la nomina dell'arbitro da parte del L., omettendo di considerare che della predetta nomina era stato informato il presidente del Tribunale prima dell'adozione del provvedimento di nomina su istanza della C..
Con il quinto motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 140 e 143 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 3, avendo la Corte d'appello dichiarato inesistente la notifica alla C. della domanda d'accesso all'arbitrato e nomina dell'arbitro, senza considerare il raggiungimento dello scopo, poichè l'atto era venuto a conoscenza del destinatario prima dell'istanza di nomina dell'arbitro del L. da parte della stessa C..
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento presidenziale contestato non è ricorribile in cassazione, data la sua natura di atto di volontaria giurisdizione non avente carattere decisorio. Al riguardo, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata (Cass., n. 11665/07).
Nè appare contraddire tale principio l'orientamento delle SSUU (n. 25045/16, richiamato nella memoria del ricorrente) che, ribaltando una precedente giurisprudenza, ha affermato la natura decisoria con attitudine al giudicato del provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri con conseguente ricorribilità in cassazione. Invero, le argomentazioni delle SSUU non sono applicabili al provvedimento di nomina o revoca degli arbitri che è privo del carattere della decisorietà e non esprime un contenzioso su diritti soggettivi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 5000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2018.