Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20402 - pubb. 04/09/2018
Mutuo e usura: Divieto di cumulo di interessi corrispettivi e moratori
Tribunale Campobasso, 23 Maggio 2018. Est. Barbara Previati.
Mutuo – Usura – Interessi corrispettivi e moratori – Divieto di cumulo
Mutuo – Usura – Tasso annuo effettivo globale (TAEG) – Confronto con tasso soglia tempo per tempo vigente – "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" – Applicabilità
Mutuo – Usura – Interessi moratori sopra soglia – Estensione nullità interessi corrispettivi – Esclusa
Gli interessi convenzionali, nel mutuo, hanno una funzione diversa dagli interessi moratori: gli uni, pattuiti dalle parti, costituiscono per il mutuante il corrispettivo dell’utilità che il mutuatario trae dalla disponibilità del denaro preso in mutuo (art. 1815); gli altri, invece, che hanno un più esteso ambito di applicazione, sono dovuti, nella misura e con gli effetti testualmente previsti dall’art. 1224, per il fatto del ritardo del debitore nell’adempimento delle obbligazioni. (Renato Perticarari) (riproduzione riservata)
Posta tale differenza ontologica e nei presupposti tra le due tipologie di interesse, è evidente che l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro. 2015). Peraltro, la prospettata sommatoria produrrebbe l’effetto per cui, in ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia dovrebbe essere contenuto nella differenza tra il tasso moratorio (calcolato come somma del corrispettivo e della maggiorazione per l’inadempimento) e il tasso corrispettivo, con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto. (Renato Perticarari) (riproduzione riservata)
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG), da confrontarsi poi con il tasso soglia tempo per tempo vigente, va determinato in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della Banca d’Italia applicabili nel periodo di riferimento. Dette "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, le quali individuano i costi espressamente inclusi nel TAEG (art. 2, co. 3, Decreto del Ministro del Tesoro 08/07/1992), oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. (Renato Perticarari) (riproduzione riservata)
La circostanza della pattuizione di interessi moratori superiori alla soglia determina la nullità esclusivamente della clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
Pertanto, la nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della pattuizione degli interessi corrispettivi, relativa alla fisiologia del rapporto. (Renato Perticarari) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Renato Perticarari
Il testo integrale
Testo Integrale