Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20327 - pubb. 28/08/2018
Responsabilità degli amministratori privi di delega e nesso di causalità. Responsabilità di sindaci revisori e controllo esterno delle poste attive
Tribunale Genova, 03 Ottobre 2017. Est. Emanuela Giordano.
Società – Responsabilità degli amministratori – Amministratori privi di delega – False appostazioni in bilancio e segnali di allarme che facciano sospettare la falsità – Valutazione di diligenza ex ante – Nesso di causalità
Società – Responsabilità dei sindaci – Sindaci revisori – Vaglio delle poste attive più significative – Controllo esterno – Fattispecie
In relazione alla predisposizione del progetto di bilancio, non può ritenersi sussistente un dovere generale degli amministratori privi di delega di esaminare e verificare tutta la documentazione posta alla base delle sintetiche poste di bilancio; è tuttavia delineabile una loro responsabilità nel caso di false appostazioni in bilancio, qualora vi siano “segnali di allarme” che facciano sospettare la falsità; così ad esempio, in presenza di criticità già note, i deleganti saranno onerati di un maggior scrupolo nell’esame delle poste di bilancio e potranno andare esenti da responsabilità solo quando la falsità di un’appostazione a credito sia stata occultata con tale abilità da non lasciare adito ad alcun sospetto circa la ricorrenza di una delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c.
La valutazione di diligenza esigibile dagli amministratori non delegati va fatta ex ante, dovendosi escludere che gli stessi, pur dovendo valutare con particolare cautela la posta attiva di bilancio e chiedere giustificazione dell’origine della stessa, siano anche onerati di porre in essere un capillare controllo di autenticità degli ordini, attraverso analisi comparativa degli stessi e confronto delle firme foglio per foglio, proprio di un’attività di indagine volta specificamente a smascherarle eventuali falsità documentali.
[Nel caso di specie, è stato ritenuto che, pur potendosi ravvisare la violazione del dovere degli amministratori di agire informati, non fosse ravvisabile il nesso di causalità tra tale comportamento omissivo e la prosecuzione dell’attività sociale, in quanto anche una più attenta valutazione della posta attiva in contestazione, esigibile ex ante, non avrebbe verosimilmente fatto emergere l’inesistenza del relativo credito, a causa dell’attività di falsificazione degli ordini posta in essere e non immediatamente riscontrabile.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il sindaco revisore, in presenza di una situazione di criticità aziendale, deve vagliare con particolare attenzione le poste attive più significative; il principio di revisione n. 505 - nella versione approvata dalla Commissione paritetica per la Statuizione dei Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e ratificata dai rispettivi Consigli nazionali il 08.10.2002 e il 23.10.2002 - prevede fra l’altro che il revisore deve determinare se l'uso delle conferme esterne si renda necessario per acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti a sostegno di determinate asserzioni di bilancio.
Nel procedere a tale determinazione, il revisore deve tenere conto della significatività della asserzione ed effettuare la richiesta di conferma alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori qualora tali saldi complessivi siano significativi rispetto al bilancio della società revisionata e il livello accertato del rischio intrinseco del rischio di controllo sia alto.
[Nel caso di specie, si è ritenuto che sussistessero tutti i presupposti per attivare l’onere per i sindaci, che svolgevano anche compiti di revisori contabili, di attivarsi al fine di ottenere conferme esterne di una significativa posta di credito, attivazione che avrebbe portato facilmente alla emersione della falsità di ordini e quindi della voce di credito che dagli stessi scaturiva, di per sé sufficiente a mascherare la perdita integrale del patrimonio netto della società.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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