Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20037 - pubb. 26/06/2018
Consorzio di bonifica, obbligo di contribuzione e onere probatorio
Commissione tributaria provinciale Caserta, 21 Maggio 2018. Est. Manuela Fontana.
Consorzio di bonifica – R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, legge 25 luglio 1952, n. 991 e succ. mod. e l.r. n. 4/2003 – Contributi consortili – Obbligo di contribuzione – Onere probatorio
Contributi consortili – Obbligo di contribuzione – Insussistenza – Prova – Consulenza tecnica di parte e certificazione Ente locale – Ammissibilità
L’orientamento giurisprudenziale di legittimità, come ormai consolidatosi, è nel senso dell’assoggettamento al contributo dei terreni e fabbricati inseriti nel Perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica, in forza delle presunzioni di cui all’art. 860 cod. civ. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, a meno che il contribuente non dimostri che, nella concreta fattispecie, nessun vantaggio o beneficio i cespiti ricavano dalle opere consortili. Per beneficio va inteso un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere dette e con la loro manutenzione. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento introdotto nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Nel caso in esame, il Ctp ha rilevato che le opere consortili aventi una qualche pertinenza con lo stabilimento della società ricorrente erano in stato di completo abbandono e/o lesionate e/o demolite e/o occluse da vegetazione o rifiuti. In più l’Ente locale aveva certificato l’assenza di qualsiasi richiesta da parte del Consorzio di autorizzazioni, concessioni e comunicazioni relativi ad interventi di bonifica. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
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