Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19350 - pubb. 23/03/2018

Revoca dell'affidamento e segnalazione in centrale rischi di un credito c.d. litigioso: assenza di preavviso e danno risarcibile

Tribunale Paola, 09 Marzo 2018. Est. Gabriella Martone.


Revoca dell’apertura di credito – Segnalazione in Centrale Rischi – Debito in contestazione – Assenza di preavviso – Danno in re ipsa – Risarcibilità



È illegittimo il recesso dall’apertura di credito in conto corrente, operato dalla banca, con modalità tali da rendere il cliente edotto della chiusura del rapporto, in data successiva a quella in cui gli effetti dello stesso recesso si sono prodotti: l’abusiva revoca dell’affidamento è idonea di per sé a ledere l’affidabilità e l’immagine sociale del correntista, senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno.

È altresì illegittima la segnalazione nella categoria di “sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e in CRIF S.p.A. che sia stata eseguita in mancanza del dovuto preavviso al cliente (il quale, per risultare effettivo, deve sostanziarsi in una informativa completa, chiara e tempestiva) e in corrispondenza di un credito sottoposto a contestazione giudiziaria, avente i caratteri della serietà e della non manifesta infondatezza: ne consegue un danno non patrimoniale - sub specie di danno alla reputazione personale -  da ritenersi in re ipsa, liquidabile in via equitativa.

(Nel caso di specie, in particolare, in conseguenza dell’accertamento dell’abusiva revoca dell’affidamento e delle illegittime segnalazioni, effettuate dalla banca a danno del cliente, è stato riconosciuto un risarcimento pari, complessivamente, a € 8.000,00). (Maria Magro) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Cavallo


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