Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19177 - pubb. 07/03/2018

Il rivestimento del parapetto e della soletta dei balconi sono beni comuni dell'edificio condominiale

Cassazione civile, sez. II, 14 Dicembre 2017, n. 30071. Est. Scarpa.


Parti comuni dell'edificio - Balconi aggettanti - Comunione - Esclusione - Fondamento - Limiti - Rivestimenti ed elementi decorativi - Condizioni - Domanda di demolizione o ripristino di parti comuni -  Litisconsorzio necessario



Mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole; ne consegue che l'azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto di tali elementi deve essere proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari. (massima ufficiale)


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