Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18914 - pubb. 30/01/2018
Il superamento dell'importo di euro 30.000 di debiti non pagati deve essere provato dal fallimento o dai creditori
Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017, n. 18997. Est. Maria Acierno.
Fallimenti - Dichiarazione - Presupposti - Limite quantitativo dei debiti scaduti e non pagati - Onere della prova - Deduzione dell'esistenza di molte domande d'insinuazione al passivo - Irrilevanza
L'art. 15, u.c., l.fall., stabilisce espressamente che il limite quantitativo di fallibilità riferito ai debiti scaduti e non pagati (euro 30.000), costituendo, una condizione oggettiva di fallibilità, deve risultare dagli atti dell'istruttoria prefallimentare (Cass. 14727 del 2016); ne consegue che il positivo superamento dell'ammontare predeterminato dalla norma, quando sia contestato in sede di reclamo, deve, sulla base degli ordinari criteri d'imputazione dell'onus probandi, essere allegato e provato dal fallimento o dai creditori, con la precisazione che la mera deduzione in ricorso dell'esistenza di molte domande d'insinuazione al passivo è del tutto irrilevante, in quanto si tratta di accertamenti successivi alla fase prefallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
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Oggetto del giudizio
Debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dellistruttoria prefallimentare - ∙
Istruttoria e oneri probatori
Onere della prova - ∙ Accertamento dell'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati
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