Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18856 - pubb. 10/01/2017
Perdita della capacità processuale del fallito di stare in giudizio
Cassazione civile, sez. III, 05 Febbraio 2014, n. 2608. Est. Rossetti.
Fallimento - Perdita della capacità di stare in giudizio - Domanda proposta personalmente nei suoi confronti - Ammissibilità - Limiti - Condizioni
La perdita della capacità processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura non è assoluta, ma relativa, con la conseguenza che il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere subordinatamente al ritorno «in bonis» del convenuto. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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