Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1841 - pubb. 06/10/2009

Custode giudiziario, poteri e necessaria verifica in sede assembleare

Tribunale Napoli, 06 Agosto 2009. Est. Alessandra Tabarro.


Società – Sequestro di azioni – Poteri del custode – Diritto di voto – Sussistenza.

Società – Nomina degli amministratori – Competenza inderogabile dell’assemblea – Nomina di custode da parte del giudice in sede cautelare – Omessa verifica della nomina in sede assembleare – Approvazione del bilancio – Nullità – Sussistenza.



Ai custodi delle azioni sottoposte a sequestro civile o penale è applicabile la disciplina di cui all’art. 2352 cod. civ., la quale attribuisce al custode delle azioni la legittimazione al diritto di voto coerentemente con il fatto che si tratta di soggetto che non è portatore di un proprio autonomo interesse rispetto alle azioni vincolate, ma che è soggetto ad un obbligo di conservazione del bene nell’interesse altrui o pubblico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La regola che stabilisce la competenza dell’assemblea per la nomina degli amministratori ha carattere cogente, perché posta a tutela di interessi generali, e le eccezioni a tale regola sono tassativamente stabilite dalla legge, tanto che devono ritenersi illegittime le clausole statutarie che sottraggono all’assemblea la competenza di nominare gli amministratori al di fuori dei casi previsti dalla legge. La devoluzione dei poteri amministrativi disposta dal giudice penale con provvedimento cautelare che dispone il sequestro preventivo delle quote sociali e la sospensione degli organi amministrativi deve, in virtù del principio sopra richiamato, essere verificata attraverso la convocazione di un’assemblea nel corso della quale procedere alla nomina di soggetti estranei alla precedente gestione da sottoporre al vaglio preventivo e successivo del giudice penale, ovvero alla nomina formale degli stessi custodi giudiziari ad amministratori. (Nel caso di specie è stata ritenuta nulla la delibera di approvazione del bilancio da parte dei custodi nominati dal giudice penale in difetto di nomina assembleare). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale