Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18268 - pubb. 20/10/2017

Demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio e legittimazione dell'amministratore

Cassazione civile, sez. II, 24 Luglio 2017, n. 18207. Est. Elisa Picaroni.


Condominio - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Azione volta alla demolizione della sopraelevazione eseguita dal condomino sull'ultimo piano dell'edificio, alterando l'estetica del medesimo - Legittimazione attiva dell'amministratore, ex art. 1130, n. 4, c.c. - Sussistenza - Fondamento



L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino alterandone l'estetica della facciata, perché tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra fra quelli conservativi dei diritti di cui all'art. 1130, n. 4, c.c. (massima ufficiale)


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