Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17336 - pubb. 26/05/2017

L'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea

Cassazione civile, sez. II, 20 Marzo 2017, n. 7095. Est. Manna.


Condominio negli edifici – Azioni giudiziarie – Dissenso di condomini – Azioni giudiziarie – Legittimazione dell’amministratore – Controversie di impugnazione delle delibere condominiali – Necessità di autorizzazione dell’assemblea – Insussistenza – Possibilità di dissenso ex art. 1132, comma 1, c.c. – Insussistenza – Fondamento



L'amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 c.c., può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, atteso che, in dette ipotesi, non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa. (massima ufficiale)


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