Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17166 - pubb. 04/05/2017

Ingiunzione per la riscossione degli oneri condominiali e approvazione del relativo stato di riparto

Cassazione civile, sez. II, 23 Febbraio 2017, n. 4672. Est. D'Ascola.


Condominio negli edifici - Delibera di approvazione della spesa - Mancanza del relativo stato di ripartizione - Liquidità ed esigibilità del credito del singolo condomino - Sussistenza - Ricorso per ingiunzione - Ammissibilità



In tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa, la mancata approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicchè ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino. (massima ufficiale)


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