Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16953 - pubb. 23/03/2017
Concordato preventivo e incasso di somme susseguenti ad anticipazioni integralmente erogate prima del deposito della domanda
Tribunale Milano, 02 Marzo 2017. Pres., est. Alida Paluchowski.
Concordato preventivo - Contratti pendenti - Conto corrente, anticipazione fatture Italia, Finimport e Finexport - Mandato all’incasso e patto di annotazione in conto corrente ed elisione del passivo del cliente - Incasso di somme susseguenti ad anticipazioni integralmente erogate prima del deposito della domanda di concordato - Esclusione
Nel concordato preventivo, lo scioglimento dei contratti pendenti previsto dall’art. 169-bis l. fall. (nella specie, contratto di conto corrente, anticipazione fatture Italia, Finimport e Finexport), non può consentire al debitore l’incasso di somme susseguenti ad anticipazioni integralmente erogate prima del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva nella esecuzione dei contratti di anticipazione, cui acceda mandato all’incasso e patto di annotazione in conto corrente ed elisione del passivo del cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell'Avv. Edoardo Staunovo-Polacco
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