Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16910 - pubb. 16/03/2017

Permesso di costruire e soppalco di dimensioni non modeste

Consiglio di Stato, 09 Febbraio 2017. Est. Gambato Spisani.


Edilizia – Permesso di costruire – Soppalco – Distinzione



E’ necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con incremento delle superfici dell'immobile e in prospettiva ulteriore carico urbanistico (così per tutte C.d.S. 3 settembre 2014,  n. 4468).

Si rientra invece nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile, e ciò sicuramente avviene quando esso non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno.

(Nel caso di specie, lo spazio realizzato con il soppalco era un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone, di fatto un ripostiglio.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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