Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16833 - pubb. 03/03/2017
Legittimazione esclusiva dell’amministratore in controversie aventi ad oggetto la riscossione di oneri condominiali
Cassazione civile, sez. II, 18 Gennaio 2017, n. 1208. Est. Federico.
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – Azioni giudiziarie – Rappresentanza giudiziale del condominio – Legittimazione dell'amministratore – In genere – Condominio degli edifici – Controversie aventi ad oggetto la riscossione degli oneri condominiali – Legittimazione ad agire e ad impugnare – Attribuzione esclusiva dell’amministratore – Sussistenza – Fondamento
La legittimazione ad agire per il pagamento degli oneri condominiali, nonché a proporre l'eventuale impugnazione, spetta all’amministratore e non anche ai singoli condomini, poiché il principio per cui l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore, non trova applicazione nelle controversie aventi ad oggetto non già un diritto comune, ma la sua gestione, ovvero l'esazione delle somme a tal fine dovute da ciascun condomino, siccome promosse per soddisfare un interesse direttamente collettivo, senza correlazione immediata con quello esclusivo di uno o più partecipanti. (massima ufficiale)
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