Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16797 - pubb. 28/02/2017

Manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva e utilità dei condomini sottostanti

Cassazione civile, sez. II, 09 Gennaio 2017, n. 199. Est. Scarpa.


Comunione dei diritti reali – Comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) – Obblighi dei comunisti – Rimborso delle spese anticipate - Lavori di rifacimento di terrazzo di proprietà esclusiva – Applicabilità degli artt. 1110 e 1134 c.c. – Esclusione – Fondamento

Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – Contributi e spese condominiali – In genere – Contratto di appalto concluso dall’amministratore – Pagamento dell’intero corrispettivo da parte di un condomino – Regresso o surrogazione nei confronti degli altri condomini – Esclusione – Azione di ingiustificato arricchimento – Esperibilità



Il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva non si fonda sull'applicazione degli artt. 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 c.c., nell’utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene. (massima ufficiale)

In tema di condominio negli edifici, il condomino che abbia pagato l’intero corrispettivo di un contratto d’appalto concluso dall’amministratore per l'esecuzione di lavori di rifacimento del solaio di un lastrico solare di proprietà esclusiva del primo non ha diritto di regresso verso gli altri condomini, sia pure limitatamente alla quota millesimale di ciascuno di essi, né può avvalersi della surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c., trattandosi di un'obbligazione parziaria e non solidale e difettando l'interesse comune all'adempimento, mentre può agire nei confronti degli altri condomini per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto da costoro. (Principio reso in fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 220 del 2012). (massima ufficiale)


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