Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16709 - pubb. 14/02/2017
Condannata l’Agenzia delle Entrate: il coniuge ha diritto di conoscere i rapporti finanziari del congiunto, ai fini del processo di separazione
T.A.R. Puglia, 31 Gennaio 2017. Est. Casalanguida.
Separazione dei coniugi – Istanza del coniuge di accesso alla anagrafe tributaria per acquisire i rapporti finanziari del congiunto – Accesso agli atti – Diniego dell’Agenzia delle Entrate – Illegittimità – Sussiste
Il diritto di accesso regolato dalla legge 241 del 1990 è riconosciuto al coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, per accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata. In particolare, costituiscono oggetto dell’accesso (nella forma della sola visione) anche le “comunicazioni” relative ai rapporti finanziari: gli atti in questione rientrano nell’ampia nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa. Quanto ai controinteressati, giova ricordare che la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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