Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16560 - pubb. 20/01/2017

Sì alla protezione sussidiaria se la donna rischia il 'matrimonio forzato'

Cassazione civile, sez. VI, 12 Dicembre 2016, n. 25643. Est. Bisogni.


Protezione internazionale – Donna richiedente esposta al rischio di un matrimonio forzato – Protezione sussidiaria – Sussiste



Nel giudizio di protezione internazionale, ove la relativa questione sia stata allegata, il giudice ha il dovere di valutare se la pratica del matrimonio forzato costituisca una realtà sociale accettata nel paese di provenienza della parte richiedente; peraltro, in tema di protezione sussidiaria, la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. Civ. sez. VI-1 n. 25873 del 18 novembre 2103). Infine, il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica offici osa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. civ. n. 15192 del 20 luglio 2015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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