Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16451 - pubb. 22/12/2016

Tassa automobilistica: in caso di leasing, paga l’utilizzatore (anche dopo il dl 113 del 2016)

Commissione tributaria regionale Lombardia - Milano, 28 Novembre 2016. Est. Buffone.


Tassa automobilistica – Contratto di leasing – Soggetto passivo – Utilizzatore – Legge di interpretazione autentica – Sua abrogazione ex dl 113 del 2016 – Efficacia retroattiva – Esclusione



In materia di tassa automobilistica, con particolare riferimento alle autovetture concesse in leasing, vanno affermati i seguenti principi di diritto:
1. Per il periodo anteriore al 15 agosto 2009, la tassa automobilistica deve essere versata esclusivamente dal proprietario (concedente) anche nel caso in cui il veicolo sia stato concesso in utilizzazione ad altro soggetto, in virtù di un contratto di leasing.
2. Con decorrenza dal 15 agosto 2009 e sino all’1 gennaio 2016, in caso di leasing, la tassa automobilistica deve essere corrisposta dall’utilizzatore, salvo che il concedente abbia provveduto pagamento cumulativo, in luogo dell’utilizzatore stesso, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
L’art. 10, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, che ha abrogato l’art. 9 comma 9-bis del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, non ha effetto retroattivo e non cancella l’efficacia della normativa di interpretazione autentica, spiegata per il passato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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