Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16446 - pubb. 22/12/2016
Avvocati stabiliti: acquisizione della documentazione attraverso l'IMI e valutazione negativa del C.N.F.
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 Novembre 2016, n. 22398. Est. Petitti.
Avvocato e procuratore - Albo - Speciale - Avvocati stabiliti - Iscrizione - Condizioni - Acquisizione della documentazione attraverso l'IMI - Valutazione negativa del C.N.F. sull'imputabilità all'organismo competente della documentazione rilasciata - Vizio di motivazione - Conseguenze
L'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo è subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001, sicché la censura che investa l'esito negativo della corrispondente verifica compiuta dal Consiglio Nazionale Forense, il quale, avvalendosi della documentazione acquisita attraverso l'IMI (International Market Information System), abbia ritenuto inidoneo il titolo esibito dall'istante perché rilasciato da un organismo diverso da quello competente, si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione che, giusta il novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata. (massima ufficiale)
Testo Integrale