Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16409 - pubb. 15/12/2016

Annullamento dei patti della separazione per violenza morale

Tribunale Milano, 08 Ottobre 2016. Est. Buffone.


Separazione consensuale – Patti negoziali conclusi dai coniugi in occasione della separazione – Annullamento per violenza morale ex art. 1435 c.c. – Elementi necessari per la pronuncia di annullamento – Rigorosa dimostrazione delle condizioni che dimostrano il vizio della volontà – Sussiste – Paura delle conseguenze derivanti sui figli in caso di mancato accordo – Sufficienza – Esclusione – Paura della sottrazione dei minori – Sufficienza – Esclusione

Azione di annullamento delle condizioni di separazione consensuale – Obbligo di ascolto del minore – Applicabilità dell’art. 336-bis c.c. – Esclusione



L’azione di annullamento per violenza morale, ex artt. 1434, 1435 c.c., è esperibile anche in relazione al consenso prestato dai coniugi a patti negoziali conclusi in occasione della separazione consensuale omologata. Tuttavia, non costituisce violenza morale invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti; in particolare, la minaccia della madre di fissare la residenza abituale dei figli in luogo lontano da quello abituale, ove il marito non firmi gli accordi per una consensuale, non integra la violenza morale richiesta dagli artt. 1434 e 1435 c.c. per la caducazione del contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non è applicabile l’art. 336-bis c.c. nel caso di azione negoziale di annullamento delle condizioni patrimoniali della separazione consensuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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