Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16312 - pubb. 02/12/2016
Forma scritta dei contratti bancari ed effetti della produzione in giudizio
Tribunale Bergamo, 16 Novembre 2016. Est. Carli.
Contratti bancari - Forma scritta ad substantiam - Produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta - Equivalente della sottoscrizione - Efficacia ex nunc - Conseguenze - Ricalcolo del saldo di conto corrente con applicazione di interessi al tasso sostitutivo B.O.T., data contabile ed esclusione di c.m.s. ed oneri sostitutivi
Con riferimento ai contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B., la produzione in giudizio di un modulo di conto corrente e di apertura di credito recante un visto per autenticità della firma ha effetti perfezionativi del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, con la conseguenza che gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati prima del perfezionamento in giudizio del contratto devono ritenersi nulli perché presuppongono l’esistenza “a monte” di valide ed efficaci condizioni contrattuali. (Pierantonio Paissoni) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Pierantonio Paissoni del Foro di Bergamo
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