Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16226 - pubb. 23/11/2016
Società ammessa alla procedura di concordato preventivo e opposizione all’esecuzione esattoriale
Tribunale Asti, 04 Novembre 2016. Est. Marta Caineri.
Concordato preventivo - Divieto di azioni esecutive - Esecuzione esattoriale - Ragione di credito maturata in data anteriore - Divieto - Opposizione all’esecuzione - Ammissibilità
La contestazione della procedibilità di un’esecuzione forzata intrapresa nei confronti di soggetto ammesso a procedura concorsuale concerne il profilo della pignorabilità dei beni dell’esecutato, sub specie di suscettibilità degli stessi ad essere assoggettati ad esecuzione forzata individuale.
Non può considerarsi sorto successivamente all’apertura della procedura concorsuale, ed essere quindi coattivamente eseguita sul patrimonio del debitore a mezzo di esecuzione individuale, una ragione di credito che trovi il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca anteriore, seppur accertata in epoca successiva.
(Nel caso di specie, l’agente per la riscossione aveva promosso, nei confronti di società ammessa alla procedura di concordato preventivo, un’espropriazione presso terzi sulla base di una ragione di credito accertata successivamente ma maturata in data anteriore all’inizio della procedura.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Divieto di azioni esecutive e cautelari
Oggetto del divieto - ∙
Espropriazione presso terzi - ∙ Procedura esecutiva esattoriale
Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti
Il testo integrale
Testo Integrale