Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16165 - pubb. 15/11/2016
Esdebitazione e soddisfacimento almeno parziale dei creditori
Cassazione civile, sez. I, 08 Agosto 2016, n. 16620. Est. Rosa Maria Di Virgilio.
Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Esdebitazione - Soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali - Totale insoddisfazione di tutti i creditori chirografari - Compatibilità - Sussistenza
In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. (massima ufficiale)
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