Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16142 - pubb. 10/11/2016
Affidamento all’ente 'in sostituzione dei genitori'. Effetti
Tribunale Milano, 14 Aprile 2016. Est. Buffone.
Affidamento dei minori al comune di residenza – Art. 333 c.c. – Delega al Comune per assumere le decisioni in ordine ai minori, per ambiti indicati, in caso di conflitto – Possibilità di ricorso al giudice per i relativi conflitti – Esclusione
La designazione dell’ente pubblico, per l’esercizio della responsabilità genitoriale, in sostituzione dei genitori, in applicazione dell’art. 333 c.c., comporta che è l’ente di riferimento ad avere la facoltà di decidere per il fanciullo, anche dirimendo contrasti insorti tra i genitori. E, invero, l’applicazione dell’art. 333 c.c. ha proprio questa funzione: si affida il minore all’ente perché la conflittualità tra i partners è talmente patologica che, in difetto di intervento permanente del Comune, vi sarebbero continuamente controversie, litigi, processi pendenti (per la salute, l’istruzione, la residenza, etc.: per ogni questione travolta dal conflitto). L’affidamento all’ente, con delega all’esercizio della responsabilità genitoriale, istituisce, dunque, un modulo extra giudiziario di risoluzione del conflitto: insorge la lite sulla decisione, i genitori non pervengono ad un accordo, il Comune decide al posto di padre e madre. Stando così le cose, è palesemente inammissibile una domanda del genitore rivolta al Tribunale affinché intervenga prendendo una decisione in un ambito che è già stato giudizialmente rimesso all’ente affidatario. Eventualmente, sussiste uno spazio per la valutazione delle deleghe e le questioni esecutive: ma la competenza è del giudice tutelare, ex art. 337 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale