La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16139 - pubb. 10/11/2016
In materia di misure contro la Xylella fastidiosa
Corte Giustizia UE, 09 Giugno 2016. Est. Regan.
Rinvio pregiudiziale – Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et Raju) – Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) – Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette – Validità – Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29 – Principio di proporzionalità – Principio di precauzione – Obbligo di motivazione – Diritto a un indennizzo
L’esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), in rapporto alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, letta alla luce dei principi di precauzione e di proporzionalità, nonché in rapporto all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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