Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16075 - pubb. 03/11/2016
Sostituzione in udienza da parte di praticante non abilitato alla causa
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 22 Marzo 2016, n. 5579. Est. Lucia Esposito.
Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori - Sostituzione dell'avvocato in udienza da parte di praticante non abilitato - Nullità relativa - Conseguenze - Fondamento
Qualora l'avvocato sia sostituito in udienza da praticante non abilitato alla causa, in quanto di valore superiore ai limiti di cui all'art. 7 della l. n. 479 del 1999, l'invalidità che ne deriva resta sanata se non sia fatta rilevare entro la prima istanza o difesa successiva, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., trattandosi di nullità relativa che non incide sulla regolare costituzione in giudizio della parte. (massima ufficiale)
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