Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15782 - pubb. 16/09/2016
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e reclamabilità del provvedimento di accoglimento
Tribunale Ravenna, 27 Giugno 2016. Est. Farolfi.
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Natura e finalità dell’istituto
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Provvedimento di accoglimento - Reclamabilità - Esclusione
Lo scopo primario avuto di mira dal legislatore con l’introduzione nel nostro ordinamento l’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è stato quello di predisporre uno strumento deflattivo, nella consapevolezza che molteplici tipologie di cause (nel settore medico, in quello degli appalti o della prestazione d’opera) risultano in gran parte condizionate dall’esperimento di una consulenza che, spesse volte, è in grado di favorire la transazione o la conciliazione delle parti. Da qui l’esigenza di poter anticipare tale momento accertativo e di stimolo al possibile accordo, rispetto alla stessa proposizione della domanda giudiziale ordinaria, svincolando la richiesta dalla necessaria sussistenza del periculum in mora. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Se è dubbia ed assai discussa la possibilità di applicare all’ipotesi di rigetto della richiesta di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa di cui all’art. 696-bis c.p.c. il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144/2008 (che ha ritenuto illegittima la norma che non prevede il reclamo contro il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 696 c.p.c.) è tuttavia certamente da escludersi – anche a prescindere dalla natura non cautelare dell’istanza in decisione – la reclamabilità del provvedimento positivo di accoglimento del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. o del diverso provvedimento su cui lo stesso giudice provveda in ordine a difficoltà esecutive o richieste incidentali svolte nel corso del citato procedimento di consulenza preventiva. Del resto, la parte che si voglia dolere di eventuali vizi della consulenza o della sua inattendibilità, ben può farlo nel successivo giudizio di merito, ove potrà opporsi alla ammissione dell’elaborato e richiedere che venga disposta una nuova CTU, risultando persino incongruo a tale fine riconoscere una reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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