Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15651 - pubb. 28/07/2016
Omologazione del concordato e questioni di competenza
Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2016, n. 12265. Est. Magda Cristiano.
Concordato preventivo - Sentenza di omologazione - Effetti - Questioni aventi ad oggetto diritti di singoli creditori o del debitore - Competenza del giudice ordinario - Decreto del tribunale di conferma del decreto di rigetto della domanda di somme accantonate - Ricorribilità per cassazione - Esclusione
Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo - nella quale manca una fase di accertamento dello stato passivo - tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. nn. 16598/08, 23271/06).
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il provvedimento del giudice che ha rigettato la domanda di svincolo delle somme accantonate, che è atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Esecuzione del concordato
- ∙ Ruolo del giudice nella esecuzione del concordato
- ∙ Accertamento dei crediti
- ∙ Ricorso per cassazione
- ∙ Modalità di esecuzione del concordato
- ∙
Modalità della liquidazione
Modalità di esecuzione del concordato - ∙
La liquidazione
Esecuzione del concordato e autorizzazioni - ∙ Svincolo delle somme accantonate
Testo Integrale