Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15407 - pubb. 06/07/2016
Anche nel concordato con riserva va rispettato l’obbligo di audizione del debitore ex art. 162, comma 2, l.f.
Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2016, n. 12957. Est. Rosa Maria Di Virgilio.
Concordato preventivo - Inammissibilità - Audizione del debitore - Necessità - Rapporto con il procedimento per dichiarazione di fallimento
Ove sia stata presentata proposta di concordato preventivo cd. "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., va rispettato l'obbligo di audizione del debitore ex art. 162, comma 2, legge fall. per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi la proposta nell'ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Abuso del concordato
- ∙ Audizione del debitore
- ∙ Abuso del diritto
- ∙
Procedimento prefallimentare
Inammissibilità della proposta - ∙ Diritto di difesa del debitore
- ∙
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Rapporti con il concordato preventivo - ∙ Inammissibilità e audizione del debitore
- ∙ Fattibilità condizionata
- ∙
Concordato con riserva
Audizione del debitore
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