Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 152 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Roma, 30 Novembre 2004. Pres., est. Deodato.


Nuovo processo societario – Società a responsabilità limitata – Ricorso al tribunale per la convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c. – Inammissibilità.



Dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina civilistica sulle società di capitali, alle società a responsabilità limitata non può ritenersi applicabile la norma prevista dall’art. 2367 c.c. che prevede la possibilità di far ricorso al tribunale al fine di ottenere la convocazione dell’assemblea. L’art. 2367, II comma, non è, infatti, richiamato da alcuna disposizione in materia di società a responsabilità limitata, né detta norma (avente anche natura processuale in quanto attributiva di un potere giudiziale indirettamente incidente sul procedimento di formazione della volontà delle assemblee di società per azioni) può essere applicata in via analogica alle società a responsabilità limitata, attesa l’autonomia delle discipline dei due tipi di società, tale da rendere affatto eccezionale l’applicazione (mediante rinvio recettizio) alle società a responsabilità limitata di disposizioni in materia di società per azioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis

visti gli atti del procedimento ex art. 2367 c.c. promosso dalla Curatela del fallimento della Alfa S.p.a. (procuratore: avvocato ***) per la convocazione di assemblea ordinaria della OMEGA Società consortile a r.l.; udita la relazione svolta in camera di consiglio dal giudice relatore

OSSERVA

       che con ricorso depositato il 19 novembre 2004 il soggetto in epigrafe indicato, deducendo di essere socio della OMEGA Società consortile a r.l., con sede in Roma, ha chiesto la convocazione dell’assemblea di tale società ai sensi dell’art. 2367, secondo comma, c.c.;

       che la decisione sull’istanza di convocazione prevista dalla citata disposizione del codice civile deve essere emessa nelle forme del procedimento camerale nei confronti di più parti di cui agli artt. 25, 26, 30 e 31 del D.lgs. n. 5 del 2003 (art. 33 dello stesso decreto);

       che secondo la disciplina civilistica delle società di capitali vigente fino al 31 dicembre 2003 la convocazione dell’assemblea da parte del tribunale nel caso previsto dall’art. 2367, seconda comma, c.c. per le società per azioni era prevista anche per le società a responsabilità limitata (il cui è stato adottato dalla società con scopo consortile OMEGA) quale effetto del rinvio recettizio a tale disposizione di legge contenuto nell’art. 2486, seconda comma, c.c.;

       che il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova disciplina delle società di capitali recata dal D.Lgs. n. 6 del 2003;

       che la norma contenuta nell’art. 2367, secondo comma , c.c. (il cui contenuto riproduce sostanzialmente quello vigente fino al 31 dicembre 2003) non è richiamata da alcuna disposizione del codice in materia di società a responsabilità limitata;

       che non è data applicazione analogica della disposizione citata (avente anche natura processuale in quanto attributiva di un potere giudiziale indirettamente incidente sul procedimento di formazione della volontà delle assemblee di società per azioni) alle società a responsabilità limitata, attesa l’autonomia delle discipline dei due tipi di società, tale da rendere affatto eccezionale l’applicazione (mediante rinvio recettizio) alle società a responsabilità limitata di disposizioni in materia di società per azioni (vedi i rinvii contenuti negli artt. 2463, terzo comma, 2464, quinto comma, 2465, terzo comma, 2468 quinto comma, 2471-bis, 2475, secondo comma, 2477, quarto comma, 2478-bis, 2479- ter, quarto comma, 2480, 2481, primo comma, 2482-bis, sesto comma, c.c.);

       che, pertanto, la legge non affida al tribunale il potere (affatto eccezionale) di incidere sul procedimento di formazione della volontà di assemblea di società a responsabilità limitata mediante convocazione della stessa;

       che tale interpretazione è ferma nella giurisprudenza onoraria di questo tribunale;

       che, atteso il carattere dirimente delle considerazioni in diritto sopra indicate, non è necessario procedere alla instaurazione del contraddittorio sull’istanza (del resto riproponibile: art. 26, secondo comma, D.lgs. n. 5 del 2003), dal momento che tale adempimento si risolverebbe in un inutile aggravio di spese per il ricorrente;

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’istanza di convocazione dell’assemblea della OMEGA Società consortile a r.l. proposta dalla curatela del fallimento della Alfa Lavori S.p.a. con ricorso depositato il 19 novembre 2004.