Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15115 - pubb. 31/05/2016

Conto corrente bancario, conseguenze della mancata indicazione del T.A.N. (Tasso Nominale Annuo) e del T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo), del costo complessivo del finanziamento

Tribunale Teramo, 28 Aprile 2016. Est. Carla Fazzini.


Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali ed altri oneri non concretamente pattuiti - Nel contratto di conto corrente bancario deve esserci l’indicazione del T.A.N. (Tasso Nominale Annuo) e del T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo) e del costo complessivo del finanziamento - In caso contrario dovrà essere applicato il tasso sostituivo ex art. 117 T.U.B. senza alcun tipo di capitalizzazione - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale - Condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente trattenute



In tema di rapporto bancario di conto corrente, in mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali, le C.M.S. e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, sia prima che dopo il 2000 in assenza di espressa pattuizione e pari periodicità. Per quanto concerne il tasso d’interesse contenuto nel contratto di conto corrente bancario deve essere riportata l’indicazione sia del T.A.N. (Tasso Nominale Annuo) che del T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo) e del costo complessivo del finanziamento ed in caso contrario, di conseguenza, dovrà essere applicato il tasso sostituivo ex art. 117 T.U.B. senza alcun tipo di capitalizzazione. In punto di prescrizione l'eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione è stata interrotta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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