Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15001 - pubb. 17/05/2016
Espropriazione presso terzi: l'ordinanza di assegnazione diviene titolo esecutivo solo dopo che sia stata portata a conoscenza del terzo
Cassazione civile, sez. III, 11 Maggio 2016, n. 9390. Est. Giuseppina Luciana Barreca.
Espropriazione forzata - Presso terzi - Ordinanza di assegnazione al creditore procedente - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Condizioni - Conoscenza da parte del terzo - Necessità - Omissione - Abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente - Conseguenze - Spese del precetto a carico del creditore procedente
In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione del terzo ed a favore dell'assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione.
Il creditore procedente potrà comunicare l'ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell’art. 479 c.p.c. Se, tuttavia, il precetto venga redatto di seguito all'ordinanza di assegnazione e comunque notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell'ordinanza al terzo assegnato (e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente).
Se l'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l'art. 95 cod. proc. civ. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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