Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14954 - pubb. 06/05/2016
Riformata e decisa nel merito la sentenza che ha compensato le spese in mancanza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni
Cassazione civile, sez. VI, 27 Aprile 2016, n. 8264. Est. De Chiara.
Fallimento - Accertamento del passivo - Rinuncia alla domanda tempestiva prima della decisione nel merito - Riproponibilità in via tardiva
Procedimento civile - Compensazione delle spese in mancanza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni
Può essere riproposta in via tardiva la domanda di ammissione al passivo che in sede di verifica delle domande tempestive sia stata oggetto di rinuncia prima della pronuncia di una decisione nel merito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Deve essere riformata e può essere decisa nel merito la sentenza che abbia errato nel compensare le spese processuali in mancanza di soccombenza reciproca o di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riformato la decisione del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, ha accolto la domanda dell'opponente e compensato le spese di lite). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Pietro Troianiello
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