Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14948 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Rimini, 03 Marzo 2016. .
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Carenza di forma scritta – Sanatoria – Condizioni
E’ infondata la questione di nullità del contratto quadro per carenza di forma scritta, prescritta dalla legge ad substantiam, ogni qualvolta il contraente che non abbia sottoscritto l’atto perfeziona il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. Detto principio, affermato da Cass. 2006/22223, è stato recentemente applicato anche in materia di contratti bancari e di forma scritta ex art. 117 T.U.B. da Cass. 2012/4564, che ha ritenuto integrato il requisito della forma scritta nel caso di a) produzione in giudizio; b) manifestazioni di volontà esternate dalla banca ai clienti nel corso del rapporto da cui si evidenzia la volontà di avvalersi del contratto (bastando a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) e rilevando, nel caso di specie, proprio la revoca degli affidamenti con conseguente richiesta di rientro dagli stessi (che rappresenta applicazione del contratto intervenuto tra le parti : si tratta, infatti, del momento patologico del rapporto, che presuppone un contratto valido ed efficace tra le parti). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)