Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14942 - pubb. 05/05/2016
Nullità della sentenza di non luogo a procedere del GUP per carenza dell'elemento soggettivo
Cassazione penale, 23 Ottobre 2015, n. 42764. Est. Gallo.
Processo penale – Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Per carenza di dolo – Nullità
Con riguardo alla natura della sentenza di proscioglimento ex art.425 c.p.p., inerente alla prognosi di non evoluzione in senso favorevole al’accusa del materiale probatorio raccolto, non potendo il giudice esprimere un giudizio di colpevolezza dell’imputato, le conclusioni del GUP circa l’insussistenza dell’elemento soggettivo non sono coerenti con i limiti del giudizio prognostico dell’udienza preliminare, in quanto non si può escludere che dallo sviluppo del dibattimento possano emergere elementi che consentano di diversamente qualificare l’elemento soggettivo in relazione alla condotta dell’imputato. [Fattispecie relativa alla contestazione del reato di usura aggravata in capo al direttore di un istituto di credito. Il Gup aveva dichiarato di non doversi procedere per carenza dell’elemento soggettivo, ritenendo che non si potesse riconoscere in capo all’imputato un atteggiamento doloso. La Corte ha annullato la sentenza rimettendo gli atti al Tribunale per l’ulteriore corso del giudizio]. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Gianni Frescura
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