Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1491 - pubb. 01/02/2009
Pulizia dei locali dell'impresa e natura subordinata del rapporto
Tribunale Savona, 03 Ottobre 2007. Est. Acquarone.
Lavoro subordinato – Pulizia dei locali dell’impresa – Libertà di orario ed assenza di controllo e di direttive – Lavoro continuativo nell’ambito del potere organizzativo del datore di lavoro – Assenza di rischio – Compenso predeterminato nel quantum – Natura subordinata – Sussistenza.
Nonostante la concreta attività posta in essere dal lavoratore (di carattere non professionale ed estremamente semplice quale la pulizia dei locali dell’impresa) sia caratterizzata da una certa libertà - senza la necessità di un controllo datoriale e di direttive continuative - e non sia legata al rispetto di uno specifico orario, il rapporto deve comunque essere inquadrato nell’ambito della tipologia del lavoro subordinato ove si tratti di mansioni pur sempre eseguite in modo continuativo nell’ambito di un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell’autonomia del lavoratore ed inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale, con assenza totale di rischio e pagamento del compenso in modo fisso e predeterminato nel quantum. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 24 D.L.vo n. 46.1999 e 442 ss. C.P.C. depositato in Cancelleria il 17.12.2003 B. Spa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, l’INPS- S.C.C.I Spa e la G. Spa, concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Genova, indicando che le era stata notificata in data 10.11.2003 la cartella esattoriale n. * emessa da G. Spa su conforme richiesta di INPS-S.C.C.I. Spa, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell’importo di complessivi € 22.460,98=, per contributi asseritamente evasi, somme aggiuntive ed interessi per assicurazioni sociali del lavoratore dipendente matricola *, oltre a € 3,10= per spese di notifica; contestava, in via preliminare, la nullità della cartella esattoriale per indeterminatezza della stessa e carenza di motivazione e, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione della pretesa dell’Istituto convenuto; nel merito rilevava l’insussistenza della pretesa contributiva riferendosi ad un accertamento della D.P.L. all’esito del quale era stata ritenuta erroneamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con A.; evidenziava che la A., la quale aveva effettuato sino al 1998 attività di pulizia presso i locali aziendali, siti in Savona via * ed adibiti a magazzino, aveva operato in modo del tutto autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario, per un paio di giorni alla settimana; indicava, inoltre, che la A. abitava sopra il locale adibito a magazzino e non era soggetta ad alcun potere disciplinare da parte di soggetti operanti per B. Spa; rilevava, in ogni caso, che le ore lavorate dalla A. erano di gran lunga inferiori rispetto a quelle ritenute dalla D.P.L.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell’esecutorietà della cartella esattoriale, annullarsi la cartella eattoriale impugnata per i motivi tutti indicati in ricorso o comunque rideterminarsi la pretesa contributiva dell’INPS-S.C.C.I. Spa.
Sospesa dal Tribunale l’esecutorietà della cartella impugnata, si costituiva in giudizio l’INPS, unitamente alla S.C.C.I. Spa che contestava le avversarie argomentazioni; eccepiva in via preliminare la tardività dell’opposizione; indicava che nel caso specifico la prescrizione era decennale; evidenziava, nel merito, che a seguito di accertamenti posti in essere dalla D.P.L. era stato ritenuto che la A. avesse operato dal 15.2.1991 al 31.12.1998 alle dipendenze di B. Spa con mansioni di addetta alle pulizie presso un magazzino della società e faceva presente che l’intervento della D.P.L. era stato sollecitato dalla medesima lavoratrice.
Chiedeva, pertanto, la reiezione dell’opposizione.
Nessuno si costituiva per la concessionaria del servizio di riscossione G. Spa.
Il Giudice del Lavoro ammetteva le prove dedotte; all’udienza del 1.12.2003 si procedeva all’audizione deI testi A., * * * *; a quella del 14.7.2005 del teste G.
Con altro ricorso (in riassunzione a seguito di sentenza n. 977.2005 di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro) ex art. 24 D.L.vo n. 46.1999 e 442 ss. C.P.C, depositato in Cancelleria il 31.5.2005, B. Spa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, l’INAIL e la G. Spa, concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Genova, indicando che le era stata notificata in data 8.2.2005 la cartella esattoriale n. 048 2004 00350502 54 emessa da G. Spa su conforme richiesta di INAIL, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell’importo di complessivi € 248,65= per sanzioni civili, premi evasi ed interessi oltre a spese di notifica sempre in relazione alla posizione di A. A. e degli accertamenti effettuati dalla D.P.L, a causa dei quali già era stata radicata altra vertenza con INPS-S.C.C.I. Spa; contestava, in via preliminare, anche in questo caso, la nullità della cartella esattoriale per indeterminatezza della stessa e carenza di motivazione e, comunque, l’intervenuta prescrizione della pretesa contributiva dell’Istituto convenuto; nel merito richiamava le difese di cui al procedimento R.C. PREV. n. 758/A/2003.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell’esecutorietà della cartella esattoriale, annullarsi la cartella esattoriale impugnata per i motivi tutti indicati in ricorso o comunque, rideterminarsi la pretesa contributiva dell’INAIL.
Sospesa dal Tribunale l’esecutorietà della cartella impugnata, si costituiva in giudizio l’INAIL Spa che contestava le avversarie argomentazioni; contestava le eccezioni preliminari sollevate da B. Spa; indicava che nel caso specifico la prescrizione era decennale; evidenziava, nel merito, la correttezza degli accertamenti posti in essere dalla D.P.L. in forza dei quali era stato ritenuto che la A. avesse operato dal 15.2.1991 al 31.12.1998 alle dipendenze di B. Spa.
Concludeva, pertanto, per la reiezione dell’opposizione.
All’udienza del 1.3.2006 veniva disposta, alla luce della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la riunione tra i due procedimenti.
Dopo alcuni rinvii in attesa della decisione del Tribunale di Savona, sezione Lavoro, in relazione ad altro procedimento pendente tra la A. e B. Spa avente ad oggetto la sussistenza (e con quali modalità) tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, il Giudice del Lavoro, alla luce delle valutazioni, condivise, fatte proprie da quel Giudicante (il quale aveva ritenuto l’effettività di un rapporto di lavoro subordinato, ma limitato ad un orario di quattro ore settimanali e su detti presupposti disposto procedersi a C.T.U. contabile), invitava le parti a nuova effettuazione di conteggi basati su detto criterio.
Avvenuto il deposito dei conteggi, non contestati nella loro congruità, all’udienza del 3.10.2007, previa tardiva declaratoria della contumacia di G. Spa, la causa veniva, quindi, discussa e decisa come da dispositivo di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va indicato che risulta del tutto infondata l’eccezione preliminare sollevata da B. Spa in ordine all’asserita carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Occorre rilevare come in realtà la cartella esattoriale rappresenti solo il momento conclusivo dell’iter amministrativo, l’atto cioè mediante il quale l’Ente accertatore dell’infrazione richiede a mezzo di un soggetto concessionario la corresponsione degli importi dovuti a seguito della ritenuta infrazione: l’indicazione delle norme violate e più nel dettaglio le motivazioni che hanno indotto gli accertatori a ritenere la sussistenza della violazione erano già precisamente indicate in altri atti (ed in particolare nei verbali di accertamento dell’infrazione), richiamati per relationem e senza alcun dubbio portati a conoscenza del ricorrente.
D’altra parte va poi rilevato che l’opposizione prevista dall’art. 24 D.L.vo n. 46.1999 si riferisce esclusivamente al merito della pretesa di riscossione e non può essere attivata per aspetti meramente formali per i quali è solo azionabile il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi da attivarsi ex art. 617 C.P.C. entro il termine di cinque giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo (in tal senso ad es. Cass. n. 21863.2004); in ogni caso, comunque, nelle cartelle esattoriali sono specificate le singole voci e causali sulle quali si fonda la pretesa contributiva dell’Ente impositore.
Parimenti risulta infondata l’ulteriore eccezione sollevata da B. Spa di intervenuta prescrizione dei crediti vantati da INPS e INAIL.
Nel caso specifico trattandosi di accertamenti intervenuti nel 2000 risulta certamente applicabile l’art. 3 comma 9 della Legge n. 335.1995 che prevede che “(…) le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti (…) A partire dal 1.1.1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (…)”; il successivo comma 10 aggiunge, tuttavia, che “(…) i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente (…)”.
In base alla norma sopra richiamata poiché nel caso specifico trattasi di accertamento e successiva emissione di cartella esattoriale determinati dalla denuncia del lavoratore, continua, quindi, ad operare la prescrizione decennale, non ancora decorsa.
Nel merito va rilevato come all’esito dell’attività istruttoria posta in essere in altra vertenza pendente tra A. e B. Spa avente ad oggetto la corresponsione di differenze retributive per lavoro subordinato, il Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, abbia disposto procedersi a C.T.U. contabile sull’assunto secondo cui la lavoratrice avrebbe operato alle dipendenze di B. Spa quale operaia VII’ Livello del C.C.N.L. di settore per due volte alla settimana per due ore.
Le valutazioni di quel Giudicante appaiono corrette e trovano conferma anche nell’attività istruttoria espletata dinanzi a questo Giudice: in particolare a prescindere da quanto dichiarato dalla teste A. (la cui attendibilità deve essere vagliata, per ovvi motivi, con estrema prudenza), non pare dubitabile che la predetta ponesse in essere a favore di B. Spa attività di pulizia presso il magazzino sito in Savona, e che fosse solita recarsi con una certa frequenza presso i suddetti locali.
Osserva il Tribunale che alla luce della concreta attività posta in essere dalla lavoratrice, pur non potendo non evidenziarsi che in forza delle mansioni a lei affidate (di carattere non professionale ed anzi manuali ed estremamente semplice) potesse operare con una certa libertà - senza la necessità di un controllo datoriale e di direttive continuative - e potesse anche non essere legata al rispetto di uno specifico orario di lavoro, il rapporto debba, comunque, essere inquadrato nell’ambito della tipologia del lavoro subordinato: si tratta, invero, come detto, di mansioni pur sempre eseguite nell’ambito di un potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell’autonomia della lavoratrice ed inserimento nell'organizzazione aziendale, con assenza totale di rischio per la medesima e pagamento del compenso in modo fisso e predeterminato nel quantum; inoltre, è stato acclarato che la prestazione avvenisse in via continuativa (sia pure con la presenza solo in alcune giornate della settimane) e che la A. dovesse porre in essere un’obbligazione di risultato precedentemente concordata e a favore della società opponente.
Una volta accertata la sussistenza e l’effettività del rapporto di lavoro subordinato tra la A. e B. Spa, va peraltro evidenziato come dall’attività istruttoria espletata sia emersa la fondatezza delle ulteriori doglianze della datrice afferenti il numero di ore lavorate, certamente inferiori a quelle ritenute dagli ispettori verbalizzanti: in particolare i testi * * * * * hanno riferito in modo univoco che la A. era solita svolgere le attività di pulizia due volte alla settimana per un periodo di circa due ore (così come poi ritenuto anche dal Giudice del lavoro nella vertenza tra A. e B. Spa poi definita con accordo transattivo).
In forza di detti elementi questo Giudicante ha invitato l’INPS e l’INAIL all’effettuazione di nuovi conteggi dell’importi dovuti sul presupposto dell’effettività dell’ipotizzato rapporto di lavoro subordinato con orario di lavoro di quattro ore settimanali complessive: in forza dei conteggi così predisposti, non contestati da B. Spa, la società opponente risulta debitrice dell’INPS e dell’INAIL per la causali di cui alle cartelle esattoriali impugnate, rispettivamente delle minori somme di € 2.373,00= nei confronti dell’INPS-SCCI Spa e di € 60,84= nei confronti dell’INAIL.
Per tutti i motivi precedentemente esposti previa revoca delle cartelle esattoriali n. * emessa da G. Spa su conforme richiesta di INPS-SCCI Spa e n. * emessa da G. Spa su conforme richiesta di INAIL, B. Spa va condannata al pagamento a favore di INPS-SCCI dell’importo residuo complessivo di € 2.373,00= e favore di INAIL dell’importo residuo complessivo di € 60,84= oltre interessi maturati dalla data di emissione delle cartelle.
Esistono giusti motivi alla luce della rideterminazione degli importi inizialmente richiesti e tenuto conto dell’effettività di un debito contributivo di B. Spa per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo,
previa revoca delle cartelle esattoriali n. 048 2003 10082945 64 emessa da G. Spa su conforme richiesta di INPS-SCCI Spa e n. 048 2004 00350502 54 emessa da G. Spa su conforme richiesta di INAIL,
CONDANNA
B. Spa al pagamento a favore di INPS-SCCI Spa dell’importo residuo di € 2.373,00= e favore di INAIL dell’importo complessivo di € 60,84= oltre interessi maturati dalla data di emissione delle cartelle;
COMPENSA
integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva
Così deciso in Savona, oggi 3.10.2007
Depositata in minuta nella cancelleria, lì
IL GIUDICE del Lavoro
Dott. LUIGI ACQUARONE
Il Cancelliere
Depositata in Cancelleria, lì
Il Cancelliere
Testo Integrale