Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14814 - pubb. 20/04/2016
Del deposito del progetto di riparto debbono essere informati anche i creditori ammessi tardivamente prima del decreto di esecutività del progetto stesso
Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2015, n. 16633. Est. Didone.
Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione - Progetto - Deposito del progetto di riparto - Comunicazione ai creditori - Destinatari - Creditori ammessi tardivamente - Sussistenza
In tema di fallimento, alla luce della nuova disciplina del subprocedimento di riparto dell'attivo prevista dall'art. 110 l.fall. (come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), il giudice delegato deve ordinare il deposito in cancelleria del progetto di riparto delle somme disponibili predisposto dal curatore ed inoltre, al fine di un eventuale reclamo, la sua comunicazione non solo ai creditori ammessi al passivo fallimentare e a quelli che abbiano proposto impugnazione allo stato passivo, ma anche ai creditori ammessi tardivamente prima del decreto di esecutività del progetto di riparto. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Comunicazione anteriore al decreto di esecutività del progetto di riparto ai creditori ammessi tardivamente
- ∙ Partecipazione al riparto del creditore tardivo
- ∙ Comunicazioni ai creditori
Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea
Il testo integrale
Testo Integrale