Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1480 - pubb. 31/01/2009

Collaboratori di giustizia, ravvedimento e condotta intramuraria

Tribunale Torino, 20 Gennaio 2009. Est. Vignera.


Ordinamento penitenziario – Istituti di prevenzione e pena – Benefici penitenziari – Collaboratori di giustizia – Concessione – Requisito del ravvedimento – Accertamento – Fattispecie



In materia di concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia ex art. 16 nonies l. 15 marzo 1991, n. 82, ai fini dell’accertamento del requisito del ravvedimento assume rilevanza pure la condotta intramuraria del detenuto (fattispecie nella quale tale condotta si era estrinsecata in atti di protesta nei confronti della pena da espiare). (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 



ORDINANZA
 

nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di detenzione domiciliare

in relazione alla pena di cui a sentenza del 26.10.2001 GIP Tribunale Napoli

 

nei confronti di O. A. L.  nato a XX il XXXX

e residente/detenuto in Casa Reclusione Alessandria – SAN MICHELE -

difeso dall’Avv. Guglielmo BUSATTO del foro di Torino, di fiducia

 

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (sfavorevoli) del rappresentante del P.M., dott. Maria Pia Astore e del difensore;

 

PREMESSO CHE:

 

- O. A. L. ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare;

- lo stesso, collaboratore di giustizia, il 24 febbraio 1997 è stato ammesso allo speciale programma di protezione ex art. 9 ss. D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, nella L. 15 marzo 1991, n. 82);

- con provvedimento del 5 novembre 2003 (integrato da quello successivo del 13 luglio 2005) la Commissione Centrale ex art. 10 D.L. 8/1991 ha deliberato la fuoriuscita del collaboratore di giustizia dallo speciale programma di protezione, previa capitalizzazione della misure di assistenza percepite;

- sussiste, perciò, nella fattispecie la competenza di questo Ufficio;

- poiché l’istante sta scontando una pena di anni 20 di reclusione e poiché la detenzione è iniziata il 20 novembre 2007, ai fini della concessione dei benefici penitenziari va verificata necessariamente la sussistenza della condizione ex art. 16 nonies, comma 4, D.L. 8/1991, rappresentata dalravvedimento del collaboratore (“In tema di applicabilità dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, la più rigida disciplina dettata dalla L. n. 45 del 2001 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole normativa dettata dall'abrogato art. 13 ter D.L. n. 8 del 1991, non vertendosi in materia di leggi sostanziali e non trovando, quindi, applicazione il principio di irretroattività stabilito, per quelle più sfavorevoli, dall'art. 2 cod. pen.”: così Cass. pen., Sez. I, 18/10/2007, n. 43660; conf. Cass. pen., Sez. I, 12/07/2005, n. 34283, in Riv. Pen., 2006, 9, 988; Cass. pen., Sez. I, 16/09/2003, n. 41345, Bertolotto in Riv. Pen., 2004, 674);

- ai fini della concessione dei benefici penitenziari (nella specie, ammissione alla detenzione domiciliare) in favore dei cosiddetti collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento previsto dall'art. 16-nonies del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, come introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45,non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza”(Cass. pen., Sez. I, 18/11/2004, n. 48505, Furioso);

- codesti “ulteriori e specifici elementi positivi” non sono enucleabili dal parere del Procuratore Nazionale Antimafia pervenuto il 12 novembre 2008, il quale si limita ad evidenziare le varie estrinsecazioni della condotta collaborativa dell’O. e l’assenza di elementi sintomatici di attuali suoi collegamenti con la criminalità organizzata;

- la condotta tenuta dall’O. prima dell’inizio della detenzione (v. relazione comportamentale in data 17 aprile 2008: “Vive con particolare angoscia la sua situazione di detenuto in quanto afferma che nel frattempo, da collaboratore di giustizia, era riuscito a reinserirsi attraverso il lavoro, la famiglia e il suo impegno nella produzione grafica di dipinti, mentre adesso tutto gli è svanito”), a sua volta, risulta inidonea a far considerare “sicuro” il ravvedimento del detenuto, non avendo egli manifestato alcun interesse e/o alcuna concreta disponibilità a risarcire (anche in parte o simbolicamente) le vittime dei reati e i loro familiari (al riguardo si fa presente che, tra i suoi numerosi e gravi precedenti, l’O. annovera diversi omicidi);

- da ambivalenza è caratterizzata pure la (ancor brevissima, peraltro) condotta intramuraria del detenuto, la quale solo dal febbraio 2008 è stata improntata a correttezza e “risposta” alle proposte trattamentali, mentre inizialmente si è estrinsecata in manifestazioni di “protesta” nei confronti della pena da espiare [in particolare: in uno “sciopero della fame” iniziato il 22 novembre 2007 e terminato il 27 novembre 2007; e nell’intenzione di compiere atti anticonservativi, qualora la sua istanza di detenzione domiciliare fosse stata rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma (v. la relazione comportamentale in atti)];

- in ogni caso ed a prescindere da tutto ciò (o, forse, proprio in conseguenza di ciò), la gravità “impressionante” dei delitti commessi dall’O., il breve periodo di detenzione e la lontananza della fine della pena rendono sicuramente opportuno nella fattispecie un lungo periodo di osservazione penitenziaria del soggetto (cfr. Cass. pen., Sez. I, 30/06/2004, n. 36141, in Riv. Pen., 2005, 1251: “Ai fini della applicazione della misura della detenzione domiciliare ai collaboratori di giustizia, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 47-ter della Legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto ai sensi dell'art. 16-nonies D.L. n. 8 del 1991 la possibilità di disporla è incondizionata, è comunque necessario che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto”);

 P.Q.M.

rigetta l’istanza.

 

Così deciso in Torino, 20 Gennaio 2009

 

Il Giudice Estensore (Giuseppe Vignera)

 

Il Presidente (Giuseppe Burzio)


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