Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14703 - pubb. 12/04/2016
Superamento del limite di finanziabilità e mancata indicazione ISC
Tribunale Cagliari, 29 Marzo 2016. Est. Caschili.
Contratti bancari – Garanzie – Ipoteca – Credito fondiario – Superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b. – Nullità – Esclusione – Riconducibilità dell’art. 38, comma 2, t.u.b. alla fattispecie di cui all’art. 117, comma 8, t.u.b. – Esclusione
Contratti bancari – Oneri economici – Trasparenza – Mancata indicazione ISC – Nullità del contratto – Sussistenza
In tema di conseguenze negoziali derivanti dal superamento dei limiti di finanziabilità nel credito fondiario, occorre prendere atto che, a fronte della pronuncia Cass. Civ. n. 9219/1995, la quale con ampia ed articolata motivazione aveva ricondotto al superamento la nullità parziale del contratto, la sentenza Cass. Civ. n. 26672/2013 – confermata da Cass. Civ. 22446/2015 – ha affermato il principio opposto. Per quanto l’interpretazione da ultimo fatta propria dal giudice di legittimità non abbia convinto una parte della giurisprudenza di merito, che in consapevole contrasto ha tenuto fermo l’originario convincimento, questo Tribunale, pur consapevole che la questione allo stato non appare sopita dai recenti arresti della Suprema Corte, ritiene, comunque, di dovervi aderire. (Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
È nullo il contratto di credito in cui manchi l’indicazione in termini algebrici del valore dell’ISC. L’ISC costituisce infatti non già adempimento di un obbligo informativo (così come il Documento di Sintesi), bensì una condizione principale del contratto di credito, volta a garantire al cliente la comprensione di un dato che costituisce uno degli elementi fondamentali del contratto di credito; e che, per di più, non può essere autonomamente elaborato dal cliente, bensì dal solo istituto finanziatore, unico soggetto professionalmente in grado di effettuarlo. (Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
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