Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14509 - pubb. 24/03/2016

Accertamento del credito e contestuale azione di risarcimento del danno per mancato utilizzo delle somme

Tribunale Agrigento, 14 Marzo 2016. Est. Illuminati.


Verifica preliminare in tema di accertamento del credito delle operazioni solutorie - Mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente nelle azioni di accertamento del credito - Conseguenze



In materia di accertamento del credito, se le operazioni solutorie (quelle cioè concretizzatesi in versamenti effettuati dal correntista per ripianare sconfinamenti effettuati extrafido o in assenza di fido), che ben possono essere ritenute veri e propri pagamenti, sono ripetibili pur in presenza di conti ancora aperti, lo stesso non può dirsi per le operazioni non solutorie (che si hanno quando i versamenti, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere).
 
Secondo l’accertamento consolidato della giurisprudenza formatasi in tema di azioni di ripetizione dell’indebito, applicabile anche alle azioni di accertamento negativo in considerazione della identità di ratio (v. Trib. Bari, 17/11/2011, Trib. Vicenza 9/2/09; Trib. Napoli, 4/11/2010; Trib. Cagliari sentenze nn° 354/2013 e 1573/2013), l’onere probatorio di cui si è detto va assolto mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche e soprattutto dei contratti di conto corrente.
Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall’art. 117 TUB (il quale prevede che i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta e che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo).


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Peritore del Foro di Agrigento


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