Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14045 - pubb. 22/01/2016
Pignoramento presso terzi di conto corrente bancario, fallimento ed eccezione di compensazione della banca relativa ad altro rapporto di conto corrente
Cassazione civile, sez. I, 04 Marzo 2015, n. 4380. Est. Loredana Nazzicone.
Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione - Pignoramento presso terzi di conto corrente bancario - Dichiarazione positiva della banca terza pignorata - Improcedibilità dell'esecuzione per fallimento del debitore - Giudizio intrapreso dal fallimento del debitore nei confronti della banca per il pagamento del saldo del conto - Eccezione di compensazione relativa ad altro rapporto di conto corrente - Ammissibilità
In caso di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti nascenti da rapporto di conto corrente bancario, la dichiarazione positiva resa dall'istituto bancario terzo pignorato nella procedura espropriativa, in seguito dichiarata improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, non preclude alla stessa banca, convenuta in un giudizio ordinario intrapreso dalla curatela fallimentare del debitore esecutato per il pagamento del saldo del conto corrente in precedenza pignorato, di eccepire in compensazione, ai sensi dell'art. 56 legge fall., un proprio controcredito vantato verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Espropriazione contro il terzo proprietario
- ∙ Espropriazione presso terzi ed eccezione di compensazione
Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea
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