Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1377 - pubb. 01/11/2008

Espulsione dello straniero e attualità della detenzione

Tribunale Torino, 22 Ottobre 2008. Est. Vignera.


Sicurezza pubblica – Stranieri – Espulsione – Sanzione alternativa alla detenzione – Presupposti – Attualità della detenzione



L’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto misura alternativa alla detenzione, presuppone che al momento della sua esecuzione lo stato detentivo del destinatario sia ancora attuale. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 


R.G. N. 2543/08

 

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

per il distretto della Corte di Appello di

TORINO

in persona dei signori

Dott. Giuseppe Burzio Presidente

Dott. Giuseppe Vignera Magistrato di sorveglianza

Dott. Germana Farraudo Esperto componente

Dott. Eliana Martoglio Esperto componente

emette la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso il provvedimento in data 22.07.2008 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, con il quale veniva disposta l’espulsione dal territorio dello Stato

in relazione alla pena di cui a sentenza del 08.11.2007 Tribunale Milano

 

nei confronti di S. G. nato a XXXX il XXXX

e residente/detenuto in Casa Circondariale Biella

difeso dall’Avv. ** del foro di Torino, di fiducia

 

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (annullarsi provvedimento) del rappresentante del P.M., dott. Marilinda Mineccia e del difensore;

PREMESSO CHE:

·                  il 22 luglio 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli disponeva l’espulsione di S. G. J. M. ex art. 16, comma 5, D. Lgs. 286/1998;

·                  avverso tale provvedimento il S. G. ha proposto tempestiva opposizione, contestando sostanzialmente la sussistenza delle condizioni exart. 13 D. Lgs. 286/1998 (in quanto titolare di permesso di soggiorno) ed invocando la ricorrenza nella fattispecie della condizione ostativa all’espulsione divisata dall’art. 19, comma 2, lettera c), stesso D. Lgs. (in quanto padre naturale e convivente di una bambina avente cittadinanza italiana);

·                  sennonchè, il 10 settembre 2008 l’opponente è stato scarcerato per avvenuta espiazione della pena;

·                  conseguentemente, è venuto a mancare nella fattispecie il presupposto della misura de qua, rappresentato dall’essere il suo destinatario uno straniero condannato e detenuto in esecuzione della pena;

·                  del resto, “poiché l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 è una misura alternativa alla detenzioneprevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria, non è applicabile a soggetti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative quali ad esempio la detenzione domiciliare” (così Cass. pen., Sez. I, 12/12/2003, n. 518, Reda, in Riv. Pen., 2004, 1032): e, quindi, a fortiori ai soggetti che abbiano già interamente espiata la pena detentiva;

P.Q.M.

annulla l’impugnato provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli in data 22 luglio 2008.

Così deciso in Torino, il 22 Ottobre 2008


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