La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13746 - pubb. 27/11/2015

La legge Balduzzi non è retroattiva

Tribunale Udine, 02 Novembre 2015. Est. Carnimeo.


Responsabilità medica – Danno iatrogeno – Liquidazione del danno – Applicabilità dei criteri introdotti dalla Legge cd. Balduzzi con efficacia retroattiva – Esclusione



In materia di liquidazione del danno iatrogeno, la norma introdotta dall’art.3 co.3 del D.L. n. 158 del 2012 (cd. legge Balduzzi), che ha previsto che la liquidazione del danno da colpa medica debba effettuarsi secondo i valori già previsti per il danno da circolazione stradale, e pertanto con riferimento alle tabelle previste dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, non ha efficacia retroattiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Persello


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