Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13330 - pubb. 09/09/2015
Azioni di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito: grava sul correntista attore l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto
Tribunale Oristano, 04 Dicembre 2014. Est. Enrica Marson.
Contratti bancari – Conto corrente – Azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito – Domanda di consegna documentazione ex art. 119 c IV TUB formulata in corso di causa – Richiesta ordine esibizione ex art. 210 c.p.c. – Inammissibilità
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, nelle azioni di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito, grava sul correntista attore l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto.
Nel caso in cui il correntista non produca la documentazione necessaria a sostenere la sua domanda, né dimostri di aver azionato in tempo utile lo strumento di cui all'art. 119 c IV TUB, non potrà trovare accoglimento la richiesta di emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca ed avente ad oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto bancario.
Difatti, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante; proprio ciò si verificherebbe ove si ordinasse alla banca di esibire la documentazione che parte attrice non ha mai diligentemente richiesto, avendo avanzato la domanda ex art. 119 c IV TUB solo dopo aver iniziato la controversia.
Il correntista, avendone la concreta possibilità, deve richiedere copia della documentazione bancaria prima dell'instaurazione del giudizio, al fine di predisporsi la prova dei fatti fondanti le proprie domande e, prima ancora, per dare corpo e consistenza alle allegazioni in fatto che è chiamata a svolgere in sede di citazione per la individuazione della controversia.
In difetto di domanda di consegna della documentazione contabile formulata ante causam, lo strumento istruttorio ex art. 210 c.p.c. ha una chiara finalità esplorativa, finalizzato ad indagare se la prova possa essere rinvenuta nei documenti di cui si chiede l'esibizione. (Angelo Congiu) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Angelo Congiu
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