Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13022 - pubb. 09/07/2015

PCT e procedimento monitorio: onere dell'opposto di produrre nel giudizio di opposizione il fascicolo già prodotto con il ricorso per ingiunzione

Tribunale Mantova, 25 Giugno 2015. Est. Benatti.


Usura - Censura del illegittima applicazione di interessi - Genericità - Mancata produzione dei decreti ministeriali che fissano la soglia dell'usura

Procedimento monitorio - Opposizione - Onere del'ingiungente di depositare i documenti prodotti unitamente al ricorso per ingiunzione - Applicazione delle preclusioni di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c. - Esclusione



È generica la censura in ordine alle eccessività del tasso di interesse applicato che non faccia alcun riferimento alla durata del finanziamento e al numero delle rate e che non assolva all'onere della produzione dei decreti ministeriali che fissano il “limite di legge”, ossia il tasso soglia oltre il quale gli interessi potrebbero definirsi usurari, trattandosi di atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e non possono essere valutati se non prodotti dalla parte che intende affermare la nullità delle pattuizioni usurarie o dei relativi addebiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nonostante sia pacifico che, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ingiungente deve depositare i documenti già prodotti unitamente al ricorso ex art. 638 c.p.c., non può ritenersi che la produzione debba sottostare agli stessi termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. previsti nel giudizio ordinario. Deve, infatti, aversi riguardo al fatto che i documenti in questione sono già stati depositati e messi a disposizione dell’opponente al momento in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto e che egli li ha senz’altro esaminati al fine di proporre l’opposizione; appare, quindi, più corretto ritenere che lo sbarramento processuale potrà tutt’al più riguardare le nuove produzioni ma non potrà incidere su un thema probandum che si è già fissato ancor prima della proposizione dell’opposizione.

Prima dell'entrata in vigore del processo civile telematico, il fascicolo allegato al ricorso per ingiunzione veniva dalla cancelleria inserito automaticamente in quello dell'opposizione. Con l'entrata in vigore del PCT, non è più possibile far conto su tale sistema e l'opposto ha l'onere di effettuare di nuovo la produzione, della quale, nel caso specifico, l'opponente aveva eccepito la tardività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alberto Gandolfi


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