Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12892 - pubb. 25/06/2015
Idoneità al giudicato del provvedimento di omologa ed effetti sulla qualificazione del tipo di concordato
Appello Genova, 23 Ottobre 2014. Est. Maria Margherita Zuccolini.
Concordato preventivo - Omologazione - Provvedimento - Idoneità al giudicato
Concordato preventivo - Omologazione - Qualificazione del concordato contenuta nel provvedimento di omologa - Giudicato - Riqualificazione in sede di risoluzione - Esclusione
Concordato preventivo - Cessione dei beni - Indicazione della percentuale di soddisfazione - Assunzione di garanzia - Esclusione
Il provvedimento di omologa del concordato, a prescindere dal nomen iuris, è un provvedimento decisorio idoneo ad assumere definitività con efficacia assimilabile a quella del giudicato. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)
La qualificazione del concordato effettuata in sede di omologa è destinata (in caso di mancata impugnazione del provvedimento di omologa) ad essere coperta dal giudicato e, pertanto, non può essere oggetto di nuova qualificazione in caso di domanda di risoluzione del concordato. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)
Nel caso di concordato con cessione dei beni, l’indicazione della percentuale di soddisfazione dei creditori non comporta l’assunzione di alcuna garanzia in tal senso. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Marco Capecchi
Il testo integrale
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