Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1288 - pubb. 13/07/2008

Istanza cautelare di revoca di amministratore di SpA

Tribunale Mantova, 19 Aprile 2008. Est. Alessandra Venturini.


Società per azioni – Revoca di amministratore delegato – Ricorso ex art. 700 c.p.c. di soci rappresentanti un quinto del capitale – Inammissibilità.



Deve ritenersi inammissibile la domanda proposta ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere la revoca in via cautelare del consigliere delegato di società per azioni proposta dai soci di minoranza benché titolari di oltre il 20% del capitale sociale, difettando il presupposto della strumentalità e del necessario collegamento della misura cautelare richiesta con le domande oggetto della causa di merito (azione di responsabilità e richiesta di condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni). (mb)


 


omissis

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 25.03.2008;

viste le memorie difensive depositate dalle parti nei termini assegnati;

premesso che: le ricorrenti, specificando di essere titolari, rispettivamente, del 6,71%  e del 31,95% del capitale sociale  di I. M. G. M. Spa, e di essere pertanto legittimate ad esercitare azione sociale di responsabilità, hanno richiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso ante causam, che venga disposta da questo Giudice “la revoca del sig. F. B. dalla carica di membro (consigliere delegato) del Cda della società (sopra indicata), con ogni conseguente provvedimento”, specificando che l’instauranda causa di merito avrà ad oggetto l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore B. F., ex art. 2393 bis c.c., avendo questi, secondo l’assunto, posto in essere condotte gravemente negligenti nell’attuazione delle deleghe ad egli conferite e compiuto dolosamente atti di amministrazione al fine di perseguire interessi confliggenti con quelli sociali;

ciò premesso deve rilevarsi l’inammissibilità della domanda cautelare proposta

Com’è noto, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la parte che abbia “fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile”, può chiedere in via d’urgenza i provvedimenti più idonei “ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”; pur essendo oggi attenuato il carattere strumentale del provvedimento ex art. 700 c.p.c. rispetto alla sentenza definitiva – nel processo societario ad opera dell’art. 23 d.lgs. n. 5/2003 e nei procedimenti ordinari a seguito della riforma dell’art. 669 octies c.p.c., a norma dei quali l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dell’ordinanza cautelare - deve tuttavia ribadirsi che con quest’ultima, come si ricava dalla lettera della norma, non si possono conseguire effetti giuridici diversi od ulteriori da quelli che conseguirebbero alla pronuncia nel merito.

Nel caso in esame, nell’instaurando giudizio, cui la cautela afferisce, verrà proposta azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore B., ai sensi dell’art. 2393 bis c.c., norma che ha attribuito, a tal fine, legittimazione ad agire anche ai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale; l’eventuale accoglimento della domanda comporterà condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei doveri assunti nei confronti della società, in favore di quest’ultima.

La legittimazione dei soci all’esercizio dell’azione sociale costituisce infatti un’ipotesi di sostituzione processuale, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., essendo loro riconosciuta la facoltà di agire facendo valere diritti spettanti, sul piano sostanziale, unicamente alla società, ex art. 2392 c.c.

La condanna dell’amministratore non comporta però, ex lege, la revoca dello stesso dalla carica rivestita, non prevedendo la norma invocata tale conseguenza.

Parte ricorrente, di ciò consapevole, ha fondato la propria richiesta sull’applicazione analogica dell’art. 2393 c.c. (che prevede la revoca ex lege dell’amministratore quale conseguenza della promozione dell’azione sociale deliberata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale), sostenendo che il provvedimento del giudice dovrebbe sostituirsi alla mancata delibera assembleare, e richiamando l’art. 2476 3° c. c.c., norma che comproverebbe il fatto che la misura della rervoca dell’amministratore è istituto espressamente previsto dall’ordinamento per le società di capitali.

Tali assunti, ad avviso di questo Giudice, non sono condivisibili.

La disciplina legislativa regolante le società per azioni attribuisce infatti all’assemblea dei soci il potere di nomina e di revoca degli amministratori.

In nessun caso è previsto il diritto dei soci di agire nei confronti degli amministratori, al fine di ottenere la revoca degli stessi dall’incarico.

L’unica ipotesi in cui è attribuita al Tribunale l’adozione di un simile provvedimento, per casi di particolare gravità, e solo qualora l’assemblea dei soci non provveda alla sostituzione degli amministratori, è prevista dalla legge nell’ambito del procedimento ex art. 2409 c.c., accertate, a seguito di ispezione, le gravi irregolarità denunciate, se gli organi sociali competenti non abbiano provveduto alla loro eliminazione; solo a fronte di tali evenienze il Tribunale “può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni”, nonché “nei casi più gravi”, revocare l’amministratore ed eventualmente i sindaci, con contestuale nomina di un amministratore giudiziario, del quale devono essere determinati poteri e durata, e che, prima della scadenza del suo incarico, dovrà convocare e presiedere l’assemblea per la nomina di nuovi amministratori.

La previsione, introdotta dal legislatore della riforma, della possibilità per ciascun socio di s.r.l. di promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori (anche qui con previsione di ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.) e di chiedere “in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi”, non solo non consente di affermare che la misura della revoca degli amministratori costituisca istituto generale codificato in materia di società di capitali, ma depone anzi per la tesi contraria.

La modifica legislativa si affianca infatti al mancato richiamo, e quindi alla non applicabilità alle società a responsabilità limitata, del procedimento ex art. 2409 c.c., e si inserisce nell’ottica, voluta dal legislatore, di avvicinamento della disciplina delle s.r.l. a quella dettata in materia di società di persone, sul rilievo che tale modello societario è oggi “imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali (e) si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell’ambito del settore delle piccole e medie imprese”  (v. Relazione governativa al decreto legislativo n. 6/2003).

Non è quindi possibile, in materia, applicare in via analogica norme speciali dettate in materia di s.r.l. o di società di persone alle società per azioni, attesa la diversa ratio che ispira le norme a tutela, nel primo caso, dei singoli soci, e, nel secondo, di quote qualificate di capitale.

Al di fuori delle fattispecie previste dall’art. 2409 c.c. (unico caso in cui il Giudice può incidere sulle prerogative dell’assemblea circa la nomina di amministratori; v. in tal senso Cass. Civ. n. 3341/94), non può quindi ritenersi che l’autorità giudiziaria possa assumere provvedimenti, quali quelli richiesti, di revoca degli amministratori di s.p.a. e di nomina di amministratori giudiziari o altri provvedimenti incidenti sugli organi di amministrazione della società, essendo tali poteri conferiti dalla legge, in via esclusiva, all’assemblea dei soci, come previsto dall’art. 2393 c.c. per l’ipotesi di revoca ex lege degli amministratori, nonché dagli artt. 2383 e ss. c.c. per tutte le ipotesi in cui questi ultimi vengano a mancare o debbano essere sostituiti (salva l’attribuzione degli stessi poteri agli altri organi sociali nei casi espressamente previsti dalla legge). 

Concludendo, difettando quindi nel caso in esame il presupposto della strumentalità e del necessario collegamento della misura cautelare richiesta (revoca dell’amministratore) con le domande oggetto della causa di merito (azione di responsabilità e richiesta di condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni), la stessa deve dichiararsi inammissibile.

Si ritiene tuttavia, stante la novità delle questioni prospettate, che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.

P.Q.M.

Visto l’art. 700 c.p.c.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da G. B. e F. M..

Dichiara compensate fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova, 19.04.2008..


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