Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12832 - pubb. 15/06/2015
Concordato liquidatorio, contratto di rent to buy e moratoria nel pagamento dei creditori con diritto di prelazione
Tribunale Rovigo, 15 Maggio 2015. Est. Martinelli.
Concordato preventivo - Dilazione di pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca - Norma eccezionale applicabile solo concordato con continuità aziendale - Applicazione al concordato liquidatorio - Esclusione - Fattispecie in tema di contratto di rent to buy
La norma contenuta nell'art. 186 bis, comma 2, lettera c) L.F., che consente la previsione, nel piano concordatario, di una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ha natura eccezionale e si giustifica con la peculiarità, tipica del concordato in continuità, della prosecuzione dell'attività commerciale, la quale giustifica il sacrificio degli interessi dei creditori prelazionari. Detta moratoria non è, quindi, applicabile al concordato liquidatorio nel quale vige, invece, il principio generale che impone al debitore di prevedere l'immediata cessione dei propri beni con effetto dalla data di omologazione del concordato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha prospettato profili di inammissibilità della proposta basata su un contratto di rent to buy che attribuiva al contraente la facoltà di acquistare il bene due anni dopo l'omologazione e che comportava, pertanto, una moratoria superiore ad un anno nel pagamento dei creditori con diritto di prelazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Dilazione di pagamento dei creditori
- ∙ Creditori privilegiati, dilazione di pagamento
- ∙ Voto dei creditori privilegiati con pagamento dilazionato
- ∙ Liquidazione e rent to buy
- ∙ Liquidazione e rent to buy
Testo Integrale